Sentenza del 27/04/2018 n. 10191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sanzioni pari al 100% dell'IVA indebitamente detratta negli anni d'imposta 2003 e 2004 mediante errata utilizzazione della compensazione nelle liquidazioni periodiche. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, che la Commissione Tributaria Regionale avesse determinato la sanzione commisurandola all'IVA non versata, anziché all'importo della fattura passiva illegittimamente portata in detrazione. La società ha dedotto, in via incidentale, la carenza di motivazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente pronunciato sulla censura di ultrapetizione e che la motivazione sulla genericità dell'appello fosse sufficiente. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che l'errata compensazione dell'IVA nelle liquidazioni periodiche, in assenza dei presupposti, costituisce violazione sostanziale e deve essere sanzionata secondo la disciplina applicabile al mancato o tardivo versamento, non con una base di calcolo diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato per difetto di autosufficienza e inconducenza. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per valutare l'eventuale applicazione dello ius superveniens più favorevole e per liquidare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7
La censura della società relativa alla motivazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e comunque non pertinente rispetto alla motivazione effettivamente posta dalla CTR a fondamento della decisione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6
La Corte ha ritenuto erronea la determinazione della sanzione operata dalla CTR, poiché, riconosciuta la natura sostanziale della violazione, la sanzione doveva essere applicata secondo la specifica disciplina prevista per l'irregolare detrazione o per il mancato versamento, senza utilizzare una base di calcolo non prevista dalla legge.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
L'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina un ritardato incasso erariale.
L'errata compensazione dell'IVA nelle liquidazioni periodiche è sanzionabile come violazione sostanziale connessa al mancato o tardivo versamento, anche se il credito risulta successivamente spettante nella dichiarazione annuale o nella liquidazione finale.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, decide implicitamente la questione condividendo integralmente la motivazione della decisione precedente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Il vizio di omessa pronuncia richiede l'assenza di qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione decisiva; non ricorre quando la questione risulta decisa, anche implicitamente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo previgente
Il motivo di insufficienza della motivazione deve riguardare un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di deduzioni o argomentazioni difensive.
Codice di procedura civile, art. 378
La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'utilizzo indebito di un credito IVA in compensazione durante le liquidazioni periodiche non è normalmente una mera irregolarità formale: se determina il mancato versamento dell'imposta alla scadenza, la violazione ha natura sostanziale e può essere sanzionata anche quando il credito risulti poi spettante in sede annuale.
- La sanzione deve essere calcolata applicando esattamente la fattispecie normativa pertinente e la relativa base di commisurazione; il giudice non può sostituire il criterio legale con una diversa base di calcolo.
- L'eventuale applicazione di una disciplina sanzionatoria successiva più favorevole deve essere verificata dal giudice del rinvio, quando ricorrano i presupposti dello ius superveniens.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione contiene una pronuncia implicita sulla questione, ad esempio attraverso il richiamo e la piena condivisione della sentenza di primo grado.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti, specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata; il semplice richiamo generico agli atti dei precedenti gradi può comportare l'inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non attribuisce una vittoria definitiva sull'intero rapporto: la questione sulla misura concreta della sanzione deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio secondo i principi indicati dalla Corte.
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