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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15802/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avvocato difensore di fiducia di Mtiri; dedotta violazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., per mancato deposito, all'atto di impugnazione presentato il 14/10/2023, del mandato speciale ad impugnare e dell'elezione di domicilio (richiesti in caso di procedimento nei confronti di imputato assente). Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la legge 9 agosto 2024, n.114 (art.2, comma1, lett. o) avrebbe abrogato o modificato le norme richiamate e che, per effetto del principio favore rei previsto dall'art. 2 c.p., la disciplina più favorevole avrebbe dovuto applicarsi anche a impugnazioni proposte anteriormente alla modifica; eccepiti presunti profili di violazione costituzionale (artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.). Il fatto di base: Mtiri era stato condannato in primo grado (22/05/2023) per detenzione a fini di cessione di resina di cannabis (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990), pena mesi 6 e multa di euro 1032, giudicato in assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, al momento della proposizione dell'appello (14/10/2023), trovasse applicazione la previgente disciplina dell'art. 581 c.p.p. e, dunque, l'appello presentato nei confronti di imputato assente doveva essere corredato del mandato speciale e dell'elezione di domicilio; la mancanza di tale documentazione ha reso l'appello inammissibile. La Corte ha inoltre affermato che il principio tempus regit actum regola la successione delle leggi processuali e che l'art. 2 c.p. (favor rei) è derogatorio applicabile solo alle norme penali sostanziali, non alle norme processuali come quelle in esame. Conseguenze: confermata l'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con motivazione e riferimento alla facoltà prevista dall'art.1, comma 64, L. n.103/2017 di aumentare la sanzione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (nel caso, resina di cannabis) e che è il titolo della condanna di primo grado.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione quando l'imputato è assente; richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e, per l'impugnazione proposta dall'avvocato dell'imputato assente, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; al momento del deposito dell'impugnazione nel caso concreto la norma richiedeva tali allegati anche per il difensore di fiducia.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o

    Ha modificato/interpretato la precedente disciplina dell'art. 581 c.p.p., interpolando il comma 1-quater con l'indicazione "di ufficio", sì che dal 25/08/2024 il requisito del mandato ad impugnare permane, a pena di inammissibilità, solo per il difensore d'ufficio.

  • art. 2 cod. pen.

    Previsto principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; la Corte ha rilevato che tale principio riguarda le norme penali sostanziali e non può essere esteso alle norme processuali che regolano l'ammissibilità degli atti.

  • art. 11 disposizioni prel. cod. civ.

    Contiene il principio generale di irretroattività della legge; la Corte lo utilizza per confermare che per le norme processuali vige il principio tempus regit actum.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Intervento normativo che aveva introdotto la disciplina dell'art. 581 (richiamato quale cronologia delle modifiche) e che è richiamato nel quadro delle successive modifiche legislative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che prevede l'onere delle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente al giudice della cassazione di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare l'equo aumento della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i criteri inerenti alla determinazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso e per la facoltà di modulare la somma dovuta alla Cassa delle ammende; nel caso la Corte ha ritenuto assente la colpa grave ma ha comunque fissato un importo da versare.

Massime di principio

  • In materia processuale vige il principio tempus regit actum: l'ammissibilità degli atti processuali si valuta secondo la disciplina vigente al momento in cui l'atto è compiuto.
  • Il principio favore rei di cui all'art. 2 c.p. si applica alle norme penali sostanziali e non costituisce regola di carattere generale per le norme processuali; pertanto le modifiche procedurali favorevoli non si applicano automaticamente a impugnazioni già depositate salvo espressa previsione normativa.
  • Quando il procedimento riguarda un imputato giudicato in assenza, la normativa può imporre che l'appello sia corredato di mandato speciale e di elezione di domicilio: la mancanza di tali requisiti, se richiesti dalla legge vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, determina l'inammissibilità.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente alla proposizione dell'impugnazione non incidono, di regola, sulla valutazione di ammissibilità già compiuta secondo la previgente disciplina; per ottenere applicazione della nuova norma sarebbe necessaria una norma espressa o una diversa interpretazione giurisprudenziale consolidata.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile somma da versare alla Cassa delle ammende); il giudice della cassazione può aumentare la sanzione in base ai criteri previsti dalla legge.

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