Sentenza n. 5318/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - del decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, ivi compreso l’allegato 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dall’impresa ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, compreso il provvedimento del Commissario ad acta della Regione Molise che aveva individuato l’impresa e determinato gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per tali annualità, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. Con memoria del 19 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento del 25% e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La Regione interessata, tuttavia, non aveva comunicato al TAR il provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento richiesto dalla nuova disciplina.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 subordina tale pronuncia alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. In assenza di tale comunicazione, non ricorrevano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuto pagamento del 25% consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La disciplina consente di assolvere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi richiesti e prevede che la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali sia determinata a seguito della comunicazione, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento del pagamento.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È la base normativa richiamata per i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e di determinazione degli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenuta disciplina legislativa subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di uno specifico provvedimento amministrativo di accertamento, la cessazione non può essere dichiarata in assenza di tale comunicazione.
- La dichiarazione della parte di avere adempiuto all’obbligazione oggetto del giudizio, anche in mancanza dell’accertamento amministrativo richiesto dalla legge per la cessazione della materia del contendere, può comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e quindi l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede il presupposto specificamente previsto dalla disciplina sopravvenuta, mentre la seconda può essere dichiarata quando viene meno l’interesse concreto alla decisione.
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