Sentenza n. 9199/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento: - della missiva raccomandata INPS.2300.04/03/2023.0069868 notificata in data 4 marzo 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 28 febbraio 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Al personale militare ed equiparato, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21, della legge 232/1990 sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 5006 del 2 febbraio 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS privo di tale beneficio
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato a riposo a domanda il 1° gennaio 2020, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, oltre a interessi e rivalutazione. Ha impugnato il diniego dell’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost., sostenendo che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, da ultimo la sentenza n. 2532 del 26 marzo 2026, ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non si applichi agli appartenenti alle Forze Armate. L’art. 16 della l. n. 121/1981, cui la disciplina rinvia, delimita infatti la nozione di forze di polizia, comprendendo quelle a ordinamento civile e militare, ma escludendo le Forze Armate in senso proprio. Il Codice dell’ordinamento militare non ha esteso il beneficio a tutte le Forze Armate, ma ha mantenuto il regime previsto per gli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare. Poiché il ricorrente apparteneva all’Esercito italiano, il beneficio non era riconoscibile, indipendentemente dalla circostanza del collocamento a riposo a domanda. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l’INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio è riferibile agli appartenenti alle forze di polizia, ma non è esteso agli appartenenti alle Forze Armate in senso proprio.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali, ma non consente il riconoscimento del beneficio a un appartenente all’Esercito, non rientrante nella nozione di forza di polizia.
art. 16 l. n. 121/1981
La disposizione delimita la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, includendo le forze di polizia a ordinamento civile e militare ed escludendo le Forze Armate.
art. 36 Costituzione
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata ritenuta fondata in ragione dell’inesistenza del diritto al beneficio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 opera in favore degli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della l. n. 121/1981, comprese quelle a ordinamento militare, ma non si estende agli appartenenti alle Forze Armate in senso proprio.
- Il Codice dell’ordinamento militare, ove richiama o conserva il regime previsto per le forze di polizia a ordinamento militare, non può essere interpretato come estensione del beneficio dei sei scatti stipendiali a tutto il personale delle Forze Armate.
- L’appartenenza all’Esercito italiano, quale Forza Armata non ricompresa nella nozione di forza di polizia delineata dall’art. 16 della l. n. 121/1981, esclude il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali.
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