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Ordinanza

Ordinanza n. 406/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - dell'ordinanza contingibile e urgente n. 30 del 5.09.2022, ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000 (“TUEL”), recante l'ordine comminato alla sig.ra Cristofari di pulizia e manutenzione del fosso denominato “Rio Secco”; - della nota del Comune di Carbognano del 26.09.2022, avente ad oggetto le operazioni di pulizia e sgombero del materiale di deposito nel fosso “Rio secco” con spese a carico della sig.ra Cristofari; - del verbale di accertata violazione amministrativa n. 4/2022 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Carbognano il 29.08.2022, con il quale è stata accertata la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 29.07.2020; - del verbale n. 15/2022 del 13.08.2022 concernente il sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia Locale; - dell'ordinanza sindacale n. 31 del 29.07.2020 recante le disposizioni in materia di manutenzione dei fossi, lavorazione dei terreni, regimentazione delle acque meteoriche superficiali e di azioni per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Giustizia amministrativa202213816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente di pulizia e manutenzione del fosso "Rio Secco", unitamente agli atti presupposti e conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Comune ai sensi dell'art. 54 TUEL, con cui le era stato ordinato di provvedere alla pulizia e manutenzione del fosso "Rio Secco", nonché la successiva nota comunale che poneva a suo carico le spese di pulizia e sgombero, i verbali della Polizia Locale relativi alla violazione di una precedente ordinanza sindacale e al sopralluogo, e l'ordinanza sindacale generale in materia di manutenzione dei fossi, regimentazione delle acque meteoriche e prevenzione del rischio idrogeologico. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR, preso atto che all'udienza di smaltimento del 21 novembre 2025 la causa era stata cancellata dal ruolo poiché le parti avevano prospettato trattative per una definizione bonaria, ha disposto un incombente istruttorio. La parte ricorrente dovrà dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza se conserva interesse alla definizione nel merito del giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione sull'impugnazione degli atti, né è stato definito il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    recante l'ordine comminato alla ricorrente di pulizia e manutenzione del fosso denominato "Rio Secco"

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata; il TAR non ne esamina in questa fase i presupposti applicativi.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell'ambito della disciplina processuale applicata all'ordinanza.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale fondamento processuale dell'incombente istruttorio disposto.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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