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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01451/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, la pretesa decisiva inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal verbalizzante. Secondo la difesa, la prova del fatto sarebbe dipesa da tali dichiarazioni; la Corte territoriale, invece, aveva valorizzato il riconoscimento effettuato da un vicino di casa, il quale, pur non conoscendo il nome dell'imputato, lo conosceva personalmente ed era stato in grado di riconoscerlo mediante la visione di un album fotografico. Il verbalizzante aveva riferito solo dell'attività di indagine svolta. La censura, riproponendo questioni già affrontate e respinte in appello, è stata ritenuta generica e diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente la reiterazione di un motivo già esaminato e motivatamente respinto in appello, che la valutazione probatoria della Corte territoriale era adeguatamente e logicamente motivata e che non è consentito in cassazione riproporre questioni di merito o censure generiche mascherate da violazioni di legge o vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure meramente riproduttive di motivi già dedotti in appello e respinti con motivazione adeguata, né può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali profili di novità, le stesse questioni già dedotte in appello e già motivate in senso sfavorevole dal giudice di merito.
  • La deduzione di un preteso errore logico o giuridico non è sufficiente quando la censura, in concreto, mira soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove e del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
  • La motivazione della sentenza di appello che valorizza una prova dichiarativa ritenuta attendibile e logicamente spiegata non è sindacabile in cassazione se la critica del ricorrente resta generica o meramente assertiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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