Ordinanza n. 1287/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determina n. 53 gen. 122 del 9.04.2026 pubblicata in data 10.04.2026, emessa dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Galluccio (CE), con cui sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice del 26.01.2026, del 5.02.2026, del 26.02.2026, del 2.03.2026, e del 5.03.2026, ed è stata disposta l’aggiudicazione, definitiva ed efficace, a norma dell’art 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, di cui al verbale della C.U.C. Unione Cinque Città del 5.03.2026, in favore della controinteressata Si.ro. Edilizia s.r.l., nella gara indetta dal Comune di Galluccio mediante procedura, a buste chiuse e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (CUP: 116C1600000002 e CIG: B92D497790), per l’affidamento dei: “Lavori di ristrutturazione e ammodernamento rete fognaria e trattamento acque reflue lungo la S.p. 197 San Clemente Vaglie – Prv. Sessa Mignano” avente codice CUP 116C1600000002 di importo pari ad €. 952.034,31 oltre Iva nella misura del 10% e costi della manodopera pari a €. 102.308,70; 2) di tutti i verbali di gara i verbali della Commissione Giudicatrice del 26.01.2026, del 05.02.2026, del 26.02.2026, del 02.03.206, e del 05.03.2026, e segnatamente il verbale del 26.01.2026 ed annesse schede e/o allegati, rispettivamente nella misura in cui la Commissione non escludeva la ditta aggiudicataria (1^ in classifica); 3) della graduatoria finale e di ogni atto e/o provvedimento con il quale la Commissione di gara illegittimamente valutava ed assegnava il punteggio all’offerta tecnica della Si.Ro. Edilizia s.r.l. (1^ in classifica), e proponeva, proprio in funzione del migliore punteggio ottenuto sull’offerta tecnica, la ricorrente come aggiudicataria della gara; 4) dei provvedimenti e di tutte le determinazioni di presa d'atto dei verbali di gara (nella parte in cui si presentano lesive per la ditta ricorrente); 5) della determinazione finale di assegnazione dei punteggi complessivi in favore della Si.ro Edilizia srl, come racchiusa nel verbale ultimo del 05.03.2026, e nella determinazione sub 1 che lo recepisce; 6) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo ivi compreso – ove e per quanto occorra - il bando ed annesso disciplinare di gara, nonché la determina di indizione ed approvazione e il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e gli allegati tutti (se ed in quanto interpretabili in danno della ricorrente) e di ogni altra note successiva ove lesiva; 7) dei verbali di gara e delle operazioni di gara e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non conosciuti, e tra questi, se ed in quanto occorra della lettera di invito e del disciplinare in specie nella parte in cui si ritenesse lesivo; 8) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Si.Ro. Edilizia S.r.l. in data 11 maggio 2026: Per l’annullamento: - del verbale della Commissione Giudicatrice e/o del RUP di ammissione alla gara della GMC Lavori s.r.l.; - del provvedimento formale di ammissione in gara della ricorrente principale; - dei verbali di gara (segnatamente quelli del 26.01.2026, 05.02.2026, 26.02.2026, 02.03.2026 e 05.03.2026), nella parte in cui la Commissione ha illegittimamente omesso di disporre l'esclusione della GMC Lavori s.r.l.; - della graduatoria finale di gara, nella parte in cui colloca la GMC Lavori s.r.l. al secondo posto anziché estrometterla dalla procedura; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva ed efficace di una gara per lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete fognaria e del trattamento delle acque reflue
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’illegittima ammissione e valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dell’aggiudicazione. La contestazione esaminata in questa fase riguarda la violazione della lex specialis, e in particolare del punto 20, comma 2, del disciplinare, che prevedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione degli elaborati progettuali dell’offerta tecnica da parte di tecnici abilitati e iscritti al relativo albo, nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Gli interventi migliorativi offerti dall’aggiudicataria, aventi contenuto progettuale e riguardanti un impianto fognario, risultavano sottoscritti da un geometra. È stato inoltre proposto un ricorso incidentale dall’aggiudicataria, volto a ottenere l’esclusione dell’impresa ricorrente principale per asseriti vizi della sua ammissione, ma l’ordinanza non definisce tali questioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo non manifestamente infondate le censure relative alla violazione della lex specialis. In particolare, ha rilevato che gli interventi migliorativi, essendo progettuali e concernendo un impianto fognario, sembrano rientrare nelle competenze professionali riservate agli ingegneri per la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche non strettamente connesse a singoli fabbricati, secondo l’interpretazione degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537/1925 richiamata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia dell’aggiudicazione disposta dal Comune. La decisione è soltanto cautelare e il merito è stato fissato all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza cautelare.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
aggiudicazione, definitiva ed efficace
Richiamato quale fondamento dell’efficacia dell’aggiudicazione impugnata.
punto 20, comma 2, del disciplinare di gara
Imponeva che gli elaborati progettuali dell’offerta tecnica fossero sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti all’albo di appartenenza, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.
artt. 51, 52 e 54 R.D. n. 2537/1925
compete “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati”
Secondo la valutazione sommaria cautelare e il precedente richiamato, la progettazione di opere fognarie non strettamente connesse a singoli fabbricati sembrerebbe rientrare nelle competenze professionali degli ingegneri, non in quelle del geometra sottoscrittore.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive, a pena di esclusione, che gli elaborati progettuali dell’offerta tecnica siano sottoscritti da professionisti abilitati nel rispetto delle specifiche competenze professionali, la stazione appaltante deve verificare il rispetto della riserva di competenza professionale, non essendo sufficiente la mera sottoscrizione da parte di un tecnico iscritto a un albo.
- La progettazione di opere viarie, idrauliche e igieniche non strettamente connesse a singoli fabbricati, comprese le opere relative a impianti fognari, sembrerebbe rientrare nelle competenze professionali riservate agli ingegneri ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537/1925.
- In sede cautelare, la sussistenza di una plausibile violazione della lex specialis relativa alla sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un professionista privo delle pertinenti competenze può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione.
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