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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del permesso di soggiorno, imponendo la riattivazione dell'istruttoria sulla conversione del titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con la quale il TAR aveva annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento prefettizio del 28 dicembre 2023 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e del connesso permesso di soggiorno. La sentenza di cognizione aveva rilevato che l'amministrazione non aveva considerato il rapporto di lavoro stagionale già instaurato e non interrotto fino alla naturale scadenza, né aveva verificato la regolarità della retribuzione e del versamento dei contributi, ai fini della valutazione della capacità economica e della congruità del datore di lavoro. Secondo il ricorrente, la Prefettura non aveva dato esecuzione all'effetto conformativo della pronuncia, non avendo concluso il procedimento di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. È stata inoltre chiesta l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo persistente l'inadempimento dell'amministrazione, anche perché la difesa erariale si era limitata a costituirsi in camera di consiglio senza contestare le allegazioni del ricorrente. La sentenza passata in giudicato imponeva alla Prefettura, quale effetto conformativo dell'annullamento, di riattivare l'istruttoria e concludere il procedimento di conversione, senza predeterminarne l'esito. È stato quindi ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il procedimento di conversione avviato il 28 settembre 2023. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi trenta giorni su istanza del ricorrente e a spese dell'amministrazione inadempiente, riferendo poi al TAR. È stata respinta la domanda di penalità di mora, per ragioni di opportunità connesse alla mole di procedimenti analoghi gravanti sulla Prefettura. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza e dell'obbligo dell'amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), costituisce la base normativa della richiesta di penalità di mora e dei poteri del giudice nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per ragioni di opportunità.

  • art. 44 D.L. n. 73/2022

    Richiamato con riguardo all'asseverazione del datore di lavoro e al dato contabile oggetto di rettifica, che aveva concorso all'adozione del provvedimento poi annullato.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento per deficit istruttorio produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riattivare e completare l'istruttoria sui presupposti dell'azione amministrativa, senza predeterminare necessariamente il contenuto dell'esito finale, salvo quanto stabilito dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta specificamente l'allegazione del ricorrente relativa alla mancata esecuzione del giudicato e non dimostra di avere concluso il procedimento conformativo, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e prevedendo che provveda entro un ulteriore termine, a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata dal giudice per ragioni di opportunità valutate in concreto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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