Cassazione Penale, Sentenza n. 03270/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato a carico di Alessandro Binetti la misura della sospensione dai pubblici uffici per i reati indicati ai capi M, N e P. I motivi di ricorso in Cassazione, proposti dai difensori, erano: (i) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli illeciti contestati con l'art. 353-bis c.p. (capi M e P); (ii) violazione di legge e carenza di gravi indizi (art. 273 c.p.) rispetto ai reati contestati sotto gli artt. 353-bis e 476-479 c.p.; (iii) mancanza dell'elemento soggettivo del reato per il capo P relativo all'art. 353-bis c.p.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare (4 novembre 2025). I difensori hanno quindi depositato atto di rinuncia al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la rinuncia è derivata da causa non imputabile al ricorrente (la revoca della misura), la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna al pagamento delle spese processuali né l'obbligo di versamento a favore della Cassa per le ammende, essendo venuto meno l'interesse alla decisione e non configurandosi una soccombenza.
Norme richiamate
Citato come norma collegata ai reati contestati; nessuna interpretazione applicativa specifica esaminata nella sentenza di inammissibilità
Norma sulla concorso di persone nel reato richiamata tra i capi; la Corte non si è pronunciata nel merito a seguito della sopravvenuta rinuncia
Richiamato tra le fattispecie contestate; nessuna interpretazione sostanziale fornita nella decisione resa improcedibile
Fattispecie oggetto di specifici motivi di censura (difetto di motivazione e di elemento soggettivo) ma la Corte non ha esaminato i profili di merito per sopravvenuta mancanza di interesse
Norma richiamata tra i reati (con art. 479) contestati; la decisione di inammissibilità non contiene valutazioni sul suo concreto rilievo
Richiamata fra i reati contestati; non è stata interpretata nella decisione per sopravvenuta rinuncia
Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancanza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte non si è pronunciata sul merito della contestazione in quanto il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare sopravvenuta prima della decisione in Cassazione determina la perdita dell'interesse del ricorrente e rende improcedibile il ricorso, salvo che sussistano questioni di diritto residuali o interesse processuale non venuto meno.
- La rinuncia al ricorso conseguente a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'organo competente) di norma esclude la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa per le ammende, poiché non configura soccombenza.
- Quando il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, la Corte non esamina i profili di merito (motivazione, elementi soggettivi, gravità degli indizi): per ottenere una pronuncia sul merito è necessario evitare la sopravvenuta perdita d'interesse (ad esempio non rinunciare) o adire le vie processuali idonee prima della revoca della misura.
- Nel contestare misure cautelari che incidono su funzioni pubbliche (sospensione da pubblici uffici) i ricorrenti possono sollevare profili di vizio motivazionale, carenza di gravi indizi (art. 273 c.p.) e mancanza dell'elemento soggettivo; tali questioni però resteranno senza esito se la misura viene revocata prima della decisione definitiva.
- In casi simili, è strategico valutare se mantenere il ricorso per ottenere una pronuncia sul merito (che può incidere su eventuali implicazioni successive) oppure rinunciarvi se la revoca soddisfa l'interesse immediato, tenendo conto delle conseguenze in termini di spese processuali.
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