Cassazione Penale, Sentenza n. 18797/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Durante indagini su terze persone per tentato omicidio, furono intercettate videochiamate effettuate da Mastrogiovanni dall'interno della casa circondariale. Nei suoi confronti fu contestato il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-ter, comma 3 c.p.). Il GIP aveva dichiarato il non luogo a procedere ritenendo che le intercettazioni, essendo effettuate nell'ambito di altro procedimento e in assenza dei presupposti dell'art. 270 c.p.p., fossero inutilizzabili e che le conversazioni non costituissero il "corpo del reato" previsto dall'art. 391-ter, essendo la condotta punita riferibile all'ingresso o all'uso fisico dell'apparecchio e non al contenuto comunicativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha affermato che le conversazioni intercettate costituiscono il "corpo del reato" previsto dall'art. 391-ter, terzo comma, insieme al supporto che le contiene, e sono utilizzabili nel processo per tale reato anche se l'intercettazione è avvenuta in un diverso procedimento e senza i presupposti di cui all'art. 270 c.p.p. La sentenza del GIP è stata annullata e il processo è stato rinviato per un nuovo giudizio conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 391-ter, comma 3, cod. pen.
La Corte interpreta che, in caso di indebito utilizzo da parte del detenuto di apparecchi o dispositivi idonei a comunicare, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce il corpo del reato insieme al supporto che la contiene, e pertanto è utilizzabile come prova.
art. 270, cod. proc. pen.
L'articolo disciplina i presupposti per utilizzare intercettazioni effettuate in un diverso procedimento; la Corte però ha ritenuto che, per il reato di cui all'art. 391-ter comma 3, le conversazioni intercettate restino utilizzabili anche in assenza dei requisiti dell'art. 270, perché documentano il fatto di reato in sé e non sono mera ricerca della prova di altro reato.
art. 253, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente come norma che considera lo strumento attraverso cui il reato è stato commesso; la Corte ha fatto propri i rilievi sul rapporto fra dispositivo utilizzato e condotta criminale, ribadendo che la comunicazione stessa può costituire il corpo del reato.
Sez. U., n. 32697 del 26/06/2014 ("Floris")
la corte afferma che il "corpo del reato può anche \"connaturarsi di profili di immaterialità\""
Il principio delle Sezioni unite — secondo cui in reati dichiarativi o comunicativi il contenuto immateriale può identificarsi con il supporto materiale che lo registra — è esteso dalla Corte al caso dell'utilizzo del mezzo di comunicazione: quando il reato si esaurisce nell'uso del mezzo, l'intercettazione documenta il fatto stesso e non è un mero mezzo di ricerca della prova.
Massime di principio
- Quando il reato consistE e si esaurisce nell'uso di un dispositivo di comunicazione da parte di un detenuto, la comunicazione intercettata costituisce il corpo del reato ed è utilizzabile come prova anche se intercettata in un diverso procedimento.
- L'utilizzabilità delle intercettazioni non dipende automaticamente dalla presenza dei requisiti dell'art. 270 c.p.p. quando l'intercettazione documenta il fatto di reato in sé (non essendo mero strumento di ricerca della prova).
- Nei reati a contenuto comunicativo o dichiarativo, il contenuto immateriale può identificarsi con il supporto materiale che lo contiene, per cui registrazioni o file che riportano la comunicazione sono elementi costitutivi del reato.
- Le esigenze di riservatezza e tutela della vita privata sono meno vincolanti quando l'illiceità sanzionata riguarda l'uso del mezzo in sé e non il contenuto della comunicazione; ciò favorisce l'utilizzo delle intercettazioni per perseguire tali reati.
- In situazioni analoghe la difesa potrà comunque contestare la legalità formale delle intercettazioni o l'estraneità della condotta contestata, ma l'esclusione probatoria basata solo sull'appartenenza dell'intercettazione a diverso procedimento è meno persuasiva dopo questo principio di diritto.
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