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Ordinanza

Ordinanza n. 316/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, (di seguito, anche, “Decreto Assessoriale”), pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” mediante la quale è stata posta a carico della Società Ricorrente la quota di ripiano per le annualità 2015-2016-2017-2018, e dei relativi allegati e segnatamente: (i) dell''Allegato “A” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2015; dell''Allegato “B” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2016; dell''Allegato “C” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2017; dell''Allegato “D” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018; - del Decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - del Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016, 2017 e 2018; nonché per l''annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quel che rileva ai fini del presente ricorso: - la circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l''Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell''art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l''altro, il tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici al 4,4% unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l''avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico'' (CE) e ‘Stato patrimoniale'' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Me.S S.r.l. - General Medical Supplies S.r.l. il 22/5/2023: - accogliere l''istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami; - accogliere il ricorso principale e i presenti motivi aggiunti, annullando per l''effetto gli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Me.S S.r.l. - General Medical Supplies S.r.l. il 1/11/2023: PER L''ANNULLAMENTO - del Decreto dell''Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 741/2023 del 21 Luglio 2023, avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” che ha sostituito gli allegati all''art. 1 del Decreto dell''Assessorato della Salute n. 1247 del 13/12/2022 (impugnato con il ricorso principale) con gli allegati A-B-C-D, anch''essi impugnati con i presenti motivi aggiunti, e segnatamente: (i) dell''Allegato “A” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018; dell''Allegato “B” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023 del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2017; dell''Allegato “C” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2016; dell''Allegato “D” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GE.ME.S S.R.L. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L. il 10\12\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE del Decreto Assessoriale- Assessorato della Salute n. 942 del 5 Settembre 2025 avente ad oggetto “Rettifica del D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni e aggiornamento delle quote di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, oltre che del successivo decreto assessoriale del 10.10.2025, nella parte in cui correlano l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, successivamente prorogato al 9 Dicembre 2025. - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e ove occorrer possa gli atti di approfondimento e verifiche delle Regioni e delle Aziende sanitarie SSR, non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202304469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale regionale che ha rettificato e aggiornato le quote di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e ai precedenti decreti di individuazione delle quote

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, contestando l'imposizione a proprio carico della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018. Ha successivamente proposto motivi aggiunti contro il decreto regionale n. 741/2023, di aggiornamento delle quote, e contro il decreto assessoriale n. 942/2025, nonché contro il successivo decreto del 10 ottobre 2025, nella parte in cui subordinano l'estinzione dell'obbligazione di payback al pagamento, entro un termine essenziale, di un importo pari al 25% della richiesta originaria. Nell'ambito cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, deducendo un pregiudizio derivante dall'obbligo di pagamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, già escluso in sede monocratica, perché il pregiudizio era stato allegato in termini generici e consisteva in un danno meramente economico. Tale danno, in assenza della dimostrazione di una concreta incidenza sulla continuità e sulla sopravvivenza dell'impresa, è stato considerato risarcibile e quindi privo dei caratteri di irreparabilità e irreversibilità necessari per la tutela cautelare. Il giudice non ha definito nel merito le censure di legittimità rivolte agli atti sul payback. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Il danno meramente economico derivante da un provvedimento amministrativo non integra, di regola, un pregiudizio cautelarmente irreparabile, quando possa essere ristorato all'esito favorevole del giudizio.
  • La deduzione generica di un pregiudizio economico non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora: il richiedente deve allegare e dimostrare una concreta incidenza sulla continuità o sulla sopravvivenza dell'impresa.
  • In assenza di prova dell'irreparabilità o irreversibilità del pregiudizio, la domanda di sospensione cautelare deve essere respinta senza necessità di una definizione cautelare delle questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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