Sentenza n. 7911/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca del 31 ottobre 2024 – POS N. 419094001, notificato il 14 novembre 2024, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo di avere attivato la procedura e richiesto un appuntamento entro il termine di validità semestrale del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso il 5 aprile 2023. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione aveva erroneamente riferito, in una comunicazione del 30 dicembre 2023, a un numero di nulla osta diverso da quello effettivamente rilasciato, e aveva poi respinto la domanda ritenendo inutilmente decorso il termine di sei mesi. È stata altresì proposta domanda risarcitoria, quantificata in euro 3.600,00, pari a tre mensilità della retribuzione prospettata. L’Amministrazione ha eccepito l’invalidità della procura e ha rappresentato l’intenzione di riesaminare la pratica, chiedendo il ricircolo del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla procura, rilevando che era stata depositata una procura notarile egiziana tradotta e munita di apostille, idonea a produrre effetti in Italia. Nel merito, ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il procedimento si era concluso il 14 novembre 2024, prima dell’entrata in vigore della disciplina che ha escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso. Tale innovazione, introdotta dall’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998 mediante il d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, opera dal 5 febbraio 2025. L’omissione del preavviso determina quindi l’illegittimità del diniego; non è applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, trattandosi di esercizio di potere discrezionale. Il TAR ha inoltre ravvisato un travisamento dei fatti, poiché la stessa documentazione dell’Amministrazione sostanzialmente confermava che la domanda era stata presentata nei termini. L’attuale sospensione del nulla osta non impedisce l’annullamento, potendo l’Amministrazione richiedere nuovamente il ricircolo nella fase di riesercizio del potere. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, per mancata prova dell’effettiva spettanza del provvedimento favorevole e della remunerazione posta a base della quantificazione del danno. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento di rilascio del visto, conclusosi il 14 novembre 2024, perché la nuova disciplina derogatoria non era ancora efficace.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
«[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
La disposizione esclude il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, ma non era applicabile ratione temporis al procedimento deciso.
art. 1, commi 1, lettera a), n. 2), e 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
La nuova disciplina si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025» del d.P.C.M. 27 settembre 2023.
Il regime intertemporale ha determinato l’applicabilità della deroga dal 5 febbraio 2025, dopo la conclusione del procedimento controverso.
art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023
«i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio»
La disposizione consente di individuare nel 5 febbraio 2025 la data di decorrenza rilevante ai fini dell’efficacia temporale della nuova disciplina.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il meccanismo di non annullabilità per violazione di norme procedimentali non opera quando l’Amministrazione esercita un potere discrezionale.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato aveva validità semestrale, termine rilevante per valutare la tempestività dell’attivazione del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- La disciplina che esclude il preavviso di rigetto dai procedimenti relativi ai visti di ingresso si applica soltanto ai procedimenti conclusi dopo la data di efficacia stabilita dalla disciplina transitoria; per i procedimenti conclusi anteriormente resta applicabile l’art. 10-bis della l. 241/1990.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto vizia il diniego di visto quando, ratione temporis, l’art. 10-bis della l. 241/1990 era applicabile e il procedimento implicava l’esercizio di un potere discrezionale.
- Il meccanismo di non annullabilità previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 non opera per l’omissione del preavviso di rigetto quando l’Amministrazione dispone di un potere discrezionale, poiché non è dimostrabile che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il diniego di visto fondato sul mancato utilizzo tempestivo del nulla osta è illegittimo per travisamento dei fatti se gli atti del procedimento dimostrano che il richiedente si era attivato entro il termine di validità e l’Amministrazione ha erroneamente valutato o identificato il nulla osta.
- L’annullamento del diniego non comporta automaticamente il diritto al rilascio del visto né fonda di per sé il risarcimento del danno: il risarcimento richiede la prova dell’effettiva spettanza del provvedimento favorevole e del danno patrimoniale lamentato.
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