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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 906/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di ricettazione (circa 800 kg di rame). Le censure principali: mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per Rinardi); carenza, illogicità e difetto di motivazione circa la prova della provenienza illecita del rame (contestando l'affidabilità e la sufficienza del riconoscimento da parte del teste Telecom su poche foto); insufficiente prova del concorso e della consapevolezza del trasportatore circa la natura illecita del carico; violazioni procedurali relative alla motivazione ai sensi degli artt. 546, 129 e 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva respinto la particolare tenuità in quanto inconciliabile con la sanzione applicata, aveva valutato negativamente le circostanze attenuanti generiche per mancanza di prova di resipiscenza, e aveva legittimamente apprezzato l'attendibilità del teste Telecom e la possibilità di desumere la provenienza illecita dal tipo e dalle caratteristiche del bene. La Cassazione ha inoltre affermato che non è competente a riconsiderare i fatti di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p.

    La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità può essere rigettata implicitamente se la valutazione del giudice sulla congruità della pena risulta inconciliabile con l'applicazione della causa di non punibilità; il giudice di merito deve motivare ma il rigetto può risultare dall'argomentazione complessiva.

  • art. 133 c.p.

    Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione, tra gli elementi dell'art. 133, anche un solo elemento ritenuto prevalente; l'assenza di elementi concreti e la valutazione negativa dell'ammissione di colpa (se ritenuta utilitaristica) legittimano il diniego.

  • art. 546 c.p.p.

    I rilievi sulla motivazione e sul travisamento della prova devono confrontarsi con la motivazione della corte di merito; le valutazioni di attendibilità dei testimoni e l'apprezzamento delle prove rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamata in relazione ai doveri di motivazione: il mancato o insufficiente confronto con le richieste difensive può essere censurato, ma qui la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata.

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso: la Cassazione rigetta i motivi aspecifici, meramente ricognitivi di fatto o che non svolgono una critica argomentata della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha altresì applicato la sanzione alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis (particolare tenuità) deve essere supportata da argomentazione e può essere implicitamente respinta se la motivazione sulla pena è inconciliabile con la tenuità.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti: il giudice può basarsi anche su un solo elemento ritenuto decisivo, e l'ammissione di colpa priva di autentica resipiscenza può giustificare il diniego.
  • La provenienza illecita di un bene può essere desunta dalle caratteristiche e dalla natura del bene stesso; non è sempre necessario che il reato 'produttore' sia stato accertato con sentenza irrevocabile.
  • La valutazione dell'attendibilità del teste e l'apprezzamento delle prove sono di competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è logica e coerente.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e argomentati: doglianze generiche o la mera richiesta di diverso apprezzamento del merito sono normalmente inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.

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