Sentenza del 30/07/2019 n. 20471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, con cui il reddito d'impresa era stato aumentato da Euro 31.836 a Euro 81.571, con conseguente richiesta di maggiori IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e sanzioni. Ha sostenuto che l'utilizzo dell'accertamento induttivo ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, fosse illegittimo, poiché le scritture contabili erano andate perdute a causa di un allagamento non imputabile al contribuente. Ha inoltre contestato che l'accertamento fosse fondato sul solo scostamento dallo studio di settore, senza adeguato contraddittorio, e ha chiesto l'applicazione di uno studio di settore più evoluto e la valorizzazione delle fatture prodotte. L'Ufficio ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'inammissibilità del ricorso originario per omessa sottoscrizione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Ufficio. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro, poiché la norma consente di prescindere dalle scritture contabili quando esse non siano disponibili, anche se la loro perdita dipende da una causa di forza maggiore e non da responsabilità del contribuente. Lo studio di settore non è stato considerato l'unico fondamento dell'accertamento, ma un dato iniziale utilizzato dall'Ufficio insieme ad altri elementi e alla deduzione dei costi. Le fatture prodotte, essendo soltanto venticinque e non equivalendo a una contabilità completa, non sono state ritenute sufficienti a modificare il metodo accertativo. È stata inoltre ritenuta corretta e sufficientemente motivata la decisione della CTR, mentre l'affermazione relativa allo studio di settore più evoluto è stata giudicata generica e non dimostrata. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 7.300 di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma [...] quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore.
La perdita o indisponibilità delle scritture contabili, anche se dovuta a forza maggiore e non imputabile al contribuente, consente all'Ufficio di procedere con accertamento induttivo puro, utilizzando dati, notizie e presunzioni semplici o cosiddette supersemplici.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Il contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione all'affidamento e alla correttezza dei rapporti con l'Amministrazione, ma la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'illegittimità dell'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 3 e 4
La disposizione è stata richiamata dall'Ufficio per contestare la validità del ricorso introduttivo privo della sottoscrizione del difensore; la relativa censura è rimasta assorbita dopo il rigetto del ricorso principale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, commi 1 e 3
È stata richiamata insieme all'art. 18 in relazione alla questione della sottoscrizione e della difesa tecnica nel processo tributario; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha rilevato che il primo motivo cumulava in modo improprio violazioni di legge e vizi motivazionali e ha ritenuto infondati entrambi i motivi, considerando adeguata la motivazione della CTR e non dimostrata la dedotta necessità di applicare uno studio di settore più evoluto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 2
Richiamato per un principio giurisprudenziale analogo in materia IVA: l'accertamento induttivo può essere effettuato per il solo fatto materiale dell'omessa conservazione delle scritture, indipendentemente dalla colpa o responsabilità del contribuente.
Massime di principio
- La perdita delle scritture contabili per incendio, allagamento o altra forza maggiore non impedisce automaticamente all'Amministrazione di procedere con accertamento induttivo: è sufficiente l'indisponibilità materiale della contabilità, senza che debba essere dimostrata la colpa del contribuente.
- Quando manca una contabilità completa, l'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque acquisiti, inclusi gli studi di settore, come punto di partenza dell'accertamento. Tuttavia, lo studio di settore non deve necessariamente costituire l'unico elemento probatorio.
- La produzione di alcune fatture o documenti isolati non è normalmente sufficiente a ricostruire integralmente la situazione economica dell'impresa né a imporre l'abbandono dell'accertamento induttivo.
- Chi contesta l'applicazione di uno studio di settore più aggiornato deve indicare con precisione quale studio invoca, quali differenze presenta e quale risultato concreto avrebbe prodotto; una deduzione generica non è sufficiente.
- In presenza di accertamento induttivo, il contribuente deve fornire elementi specifici, documentati e coerenti sulla propria realtà aziendale, non limitandosi ad affermazioni generiche sulla clientela, sull'attività svolta o sull'assenza di interesse a operare in nero.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo distinto e puntuale: la mescolanza di violazioni di legge e vizi motivazionali può determinare l'inammissibilità o comunque indebolire la contestazione.
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