Sentenza n. 5672/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 5065 del 21 luglio 2021, emessa in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario formatosi in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la parte relativa al pagamento del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5065 del 21 luglio 2021, nella parte relativa al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 5065 del 21 luglio 2021, già pronunciata in sede di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di rimborsargli € 300,00, versati a titolo di contributo unificato, oltre agli interessi legali, e che fosse nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. La sentenza azionata aveva compensato le spese processuali e non conteneva un’espressa statuizione sul contributo unificato. Il Ministero si è opposto al ricorso.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ritiene che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa debba essere rimborsato dalla parte soccombente per obbligo direttamente derivante dalla legge, anche se la sentenza non contiene una specifica statuizione e anche in caso di compensazione delle spese processuali. La sentenza azionata è passata in giudicato, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR esclude l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, poiché il credito azionato deriva dalla condanna alle spese e al rimborso del contributo unificato, non dal titolo di equa riparazione. Dichiara quindi l’obbligo del Ministero di pagare entro 60 giorni € 300,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal passaggio in giudicato del titolo sino al soddisfo. Nomina sin d’ora, per l’ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi dopo il termine assegnato all’amministrazione e da concludere nei successivi 60 giorni; il compenso commissariale è fissato in € 800,00, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è “dovuto in ogni caso dalla parte soccombente” come obbligo ex lege, cioè a prescindere dall’esplicita statuizione contenuta nella sentenza che ha definito la causa, nonché dall’eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali.
Il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa grava direttamente per legge sulla parte soccombente, anche in assenza di una statuizione espressa nella sentenza e anche se le spese processuali sono state compensate.
art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001
Il ricorrente non è un creditore ai sensi della legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato è una sentenza di questo Tribunale con riguardo alla parte avente ad oggetto la condanna alle spese processuali. Il caso in esame, pertanto, esula dalla previsione di cui all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della suddetta legge, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio;
La sospensione prevista dalla disposizione non si applica quando in ottemperanza si aziona il capo della sentenza relativo alle spese processuali e al contributo unificato, anziché un credito di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza di questo Tribunale azionata è passata in giudicato come da attestazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
Ai fini dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione, il TAR considera necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza azionata.
art. 1284, comma 1, c.c.
entro detto termine il Ministero della Giustizia dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 300,00 versata a titolo di contributo unificato in relazione alla causa decisa con la predetta sentenza, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del passaggio in giudicato del titolo giudiziale in questione e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a.
Sul credito per il rimborso del contributo unificato spettano gli interessi legali dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale fino al pagamento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
entro detto termine il Ministero della Giustizia dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 300,00 versata a titolo di contributo unificato in relazione alla causa decisa con la predetta sentenza, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del passaggio in giudicato del titolo giudiziale in questione e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a.
In sede di ottemperanza, il giudice riconosce gli interessi legali sul credito dalla data del passaggio in giudicato del titolo sino al soddisfo.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è instaurato e deciso come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore della disposizione.
Massime di principio
- Il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa è dovuto dalla parte soccombente per effetto diretto della legge, anche se la sentenza non contiene un’espressa condanna al rimborso e anche quando le spese processuali siano state compensate.
- La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non si applica all’ottemperanza relativa al capo della sentenza che riguarda le spese processuali e il rimborso del contributo unificato, quando il titolo azionato non è un credito di equa riparazione.
- Per ottenere l’ottemperanza di una sentenza nei confronti dell’amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine di 120 giorni dalla sua notificazione; spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in caso di persistente inottemperanza.
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