Ordinanza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cumiana n. 21 del 19.03.2026, notificata in data 02.04.2026, avente ad oggetto “Ordinanza per la rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi”; - della relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cumiana del 29.01.2026, espressamente richiamata nella suddetta ordinanza; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare la nota del Comune di Cumiana prot. n. 1628/vi.3 del 03.02.2026, avente ad oggetto “Contestazione di abuso edilizio D.P.R. 380 del 06.06.2001 art. 27 e seguenti; Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 del07.08.1900 artt. 7-8”, mai notificata e trasmessa solo in esito all’accesso agli atti da parte della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, connessa relazione di sopralluogo e atti del procedimento edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società e la sua legale rappresentante hanno impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la demolizione e la rimozione di opere ritenute abusive, deducendo l’illegittimità dell’azione amministrativa. Il provvedimento cautelare dà rilievo, in particolare, alla seconda doglianza, secondo cui il prefabbricato ad uso ufficio oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbe assistito da un titolo autorizzatorio costituito dall’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 dalla Città metropolitana di Torino. Il manufatto risulta infatti rappresentato nella tavola progettuale dell’impianto di recupero dei rifiuti allegata all’autorizzazione. È stata inoltre contestata la comunicazione di avvio del procedimento edilizio, asseritamente mai notificata e trasmessa solo a seguito dell’accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento alla seconda doglianza, poiché il prefabbricato ad uso ufficio sembrerebbe trovare titolo nell’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, essendo rappresentato negli elaborati progettuali allegati al titolo. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in quanto l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe privato l’impianto del locale destinato a ufficio, necessario per il regolare svolgimento dell’attività autorizzata, con pregiudizio grave e irreparabile. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 16 giugno 2027.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
L’autorizzazione unica per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti è stata considerata, in sede cautelare e con valutazione sommaria, quale possibile titolo legittimante anche per il prefabbricato ad uso ufficio rappresentato negli elaborati progettuali allegati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ne ha fatto applicazione accogliendo l’istanza e sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l’opera oggetto di un’ordinanza edilizia demolitoria risulti rappresentata negli elaborati progettuali allegati a un’autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, salva la verifica piena nel merito dell’effettiva portata del titolo.
- Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione priverebbe un impianto autorizzato di un locale funzionale al regolare svolgimento dell’attività, determinando un pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →