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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero di costituire la Carta del docente e accreditare euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e non impugnata, notificata al Ministero il 12 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 1.000,00, oltre agli accessori indicati nella motivazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, la docente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esatta esecuzione del giudicato entro 60 giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha riconosciuto che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, non essendo stata fornita alcuna prova dell'adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare euro 1.000,00 sul portafoglio Carta del docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e da espletarsi nell'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'ottemperanza anche per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario relative a obblighi della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e la finalità cui deve essere destinato l'accredito riconosciuto in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre che risultino il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un obbligo puntuale imposto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specifica della statuizione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata e l'assenza di elementi comprovanti l'adempimento consentono di ritenere ineseguito l'obbligo derivante dal giudicato, quando la parte ricorrente abbia documentato il titolo e i relativi presupposti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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