Cassazione Civile, Ordinanza n. 19072/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e, successivamente, dall’estensione del fallimento ai quattro soci illimitatamente responsabili. In primo grado il tribunale aveva inizialmente dichiarato il fallimento della società senza estenderlo ai soci, rilevando un difetto di contraddittorio nei confronti di alcuni di essi; in un secondo momento, su istanza di creditori sociali e nell’ambito di un procedimento in cui era inizialmente intervenuta un’altra società poi desistente, il tribunale dichiarava poi il fallimento anche dei soci. I soci proponevano reclamo, deducendo: 1) che la desistenza del primo istante, avvenuta prima della notifica del ricorso e del decreto, avrebbe dovuto determinare l’estinzione del procedimento e impedire ogni ulteriore iniziativa; 2) che, essendo i loro atti di chiamata in giudizio successivi alla desistenza, non poteva ammettersi un intervento autonomamente produttivo di effetti processuali; 3) che l’art. 147 l.fall. richiederebbe la contestualità tra fallimento della società e fallimento dei soci palesi illimitatamente responsabili, sicché, in difetto di convocazione dei soci nel procedimento relativo alla società, la successiva e autonoma dichiarazione di fallimento dei soci sarebbe illegittima e lesiva del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento camerale ex art. 15 l.fall., il deposito del ricorso radica il procedimento e la mancata notifica non comporta nullità o estinzione in mancanza di espressa sanzione, ma soltanto la necessità di instaurare effettivamente il contraddittorio. Ha inoltre precisato che l’art. 147 l.fall. consente la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile anche con sentenza successiva a quella della società, perché il fallimento del socio è effetto sostanziale dipendente dal fallimento della società, mentre la convocazione del socio serve solo a consentirgli di difendersi sul presupposto del rapporto sociale e sulla propria qualità di socio illimitatamente responsabile. Nel caso concreto, la desistenza del primo istante non travolgeva l’ulteriore autonoma istanza dei creditori sociali; inoltre, il contraddittorio fu in concreto instaurato e i soci ebbero modo di difendersi nel procedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 147 l.fall.
L’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili è effetto sostanziale del fallimento della società; il socio può essere dichiarato fallito anche con sentenza successiva, purché sia instaurato il contraddittorio sul presupposto del rapporto sociale e della sua responsabilità illimitata.
art. 15 l.fall.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il deposito del ricorso radica il procedimento; la notificazione del ricorso e del decreto serve a instaurare il contraddittorio, ma la sua omissione non determina nullità o estinzione se manca una sanzione espressa.
art. 112 c.p.c.
Censurato dai ricorrenti per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque risposto ai motivi di reclamo.
art. 105 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’asserita inammissibilità dell’intervento; la Corte ha escluso che l’atto dei creditori potesse essere degradato a mero intervento privo di effetti.
art. 306 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’estinzione del procedimento in seguito alla desistenza del primo istante; la Corte ha negato che ricorressero i presupposti per l’estinzione.
art. 24 Cost.
La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, valorizzando la possibilità concreta dei soci di partecipare al procedimento e di interloquire sulla domanda di estensione.
art. 1 l.fall.
Richiamato solo per indicare i presupposti soggettivi di fallibilità dell’imprenditore.
art. 5 l.fall.
Richiamato come parametro dell’accertamento dello stato di insolvenza della società.
art. 10 l.fall.
Richiamato come disciplina del limite temporale alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cessato.
art. 18 l.fall.
Richiamato per affermare che il socio interessato può impugnare la sentenza di fallimento della società e intervenire nel relativo reclamo.
art. 162 c.p.c.
Richiamato per la rinnovazione della notificazione quale rimedio alla mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2291 c.c.
Richiamato per affermare la responsabilità illimitata dei soci di s.n.c. per le obbligazioni sociali.
art. 2313 c.c.
Richiamato per la responsabilità dei soci accomandatari di s.a.s.
art. 2320 c.c.
Richiamato per l’ipotesi in cui l’accomandante ingerisca nell’amministrazione assumendo responsabilità.
art. 2452 c.c.
Richiamato per la responsabilità dei soci accomandatari di s.a.p.a.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento disciplinato dall’art. 15 l.fall., il deposito del ricorso è l’atto che instaura il procedimento; la successiva notificazione del ricorso e del decreto ha funzione strumentale alla formazione del contraddittorio e, se omessa, non comporta di per sé nullità o estinzione in assenza di una sanzione espressa.
- Nel fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, la dichiarazione di fallimento del socio è effetto sostanzialmente dipendente dal fallimento della società, ma può essere pronunciata anche con sentenza successiva, purché nel procedimento sia assicurato al socio il diritto di difendersi sul solo presupposto della propria qualità di socio illimitatamente responsabile.
- La mancata convocazione del socio nel procedimento che porta al fallimento sociale incide sulla validità della sola estensione al socio, non sulla dichiarazione di fallimento della società; il vizio non si riflette automaticamente sulla pronuncia relativa all’ente.
- La desistenza di un primo istante non impedisce la prosecuzione del procedimento se vi è un’autonoma domanda di fallimento proposta da altro soggetto legittimato; il giudice deve comunque assicurare la notifica e il contraddittorio su tale distinta istanza.
- Il socio illimitatamente responsabile che non sia stato convocato nel procedimento di fallimento della società conserva la possibilità di impugnare la sentenza sociale, anche intervenendo nel reclamo, per contestare i presupposti che producono effetti riflessi sulla sua sfera giuridica.
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