Cassazione Civile, Ordinanza n. 14621/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di revoca di un credito d'imposta relativo all'annualità 2002, emesso a seguito di verbale di contestazione, e dalla conseguente cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l'avviso di recupero e la cartella; i giudici di merito avevano accolto i ricorsi e rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del regime delle eccezioni nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione sulla definizione ex art. 9 L. 289/2002 di una questione dedotta solo con memoria e non nel ricorso introduttivo; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'inesistenza di errori nella determinazione del credito spettante; (3) omesso esame/motivazione apparente perché la CTR si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza autonoma motivazione. Nelle more, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ex art. 3 D.L. 119/2018, depositando la domanda e le quietanze di pagamento integrale delle rate e impegnandosi a rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, della documentazione attestante il pagamento di tutte le rate e della notificazione all'Agenzia delle Entrate della relativa documentazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; inoltre la Corte ha escluso i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come parametro processuale per dedurre la violazione del principio di devoluzione e del contraddittorio nel processo tributario.
art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. per contestare l'utilizzo di deduzioni non tempestivamente proposte.
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia e decisione ultra/extra petita.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio di nullità della sentenza per error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo e motivazione insufficiente/apparente.
art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato dalla ricorrente come base della pretesa definizione della controversia richiamata dalla CTR.
art. 3 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
utilizzato dal contribuente per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti e determinare la cessazione della materia del contendere.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del D.L. 119/2018 richiamata in relazione alla definizione agevolata.
art. 3, quarto comma, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
base della sospensione del giudizio in attesa del completamento del piano di rateazione e, poi, della declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della pretesa tributaria o dei carichi affidati alla riscossione, con pagamento integrale delle rate dovute e rituale comunicazione alla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata sopravvenuta può assorbire l'esame dei motivi di ricorso per cassazione, rendendo irrilevante la verifica del merito delle censure originariamente proposte.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere è necessario che la documentazione depositata comprovi l'adesione alla procedura agevolata e l'adempimento degli obblighi di pagamento previsti.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, la Corte può escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti processuali.
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