Sentenza del 05/03/2018 n. 934 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Obbligo contraddittorio preventivo - Tributi armonizzati - Obbligatorio - Tributi non armonizzati - Solo nei casi espressamente previsti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'omissione del contraddittorio preventivo non invalida automaticamente l'accertamento relativo a tributi non armonizzati, salvo che l'obbligo sia previsto da una specifica disposizione. Quando il contraddittorio è obbligatorio, la sua violazione comporta l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra, in modo concreto e non pretestuoso, quali ragioni difensive avrebbe fatto valere tempestivamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo dell'Amministrazione fiscale di instaurare un contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo. Per i tributi armonizzati, tale obbligo deriva dal diritto dell'Unione europea. Per i tributi non armonizzati, invece, il contraddittorio è obbligatorio soltanto quando una specifica norma lo prevede. Il contribuente deve inoltre indicare concretamente quali difese avrebbe potuto presentare e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati
Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi armonizzati, l'Amministrazione deve garantire il contraddittorio preventivo; la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri concretamente quale difesa avrebbe esercitato.
Diritto nazionale in materia di tributi non armonizzati
Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. L'obbligo sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Principio generale di correttezza, buona fede e lealtà processuale
Le difese prospettate dal contribuente devono essere effettive e pertinenti; non possono essere utilizzate in modo pretestuoso o per ottenere l'annullamento dell'atto senza una reale lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Prima di contestare un accertamento per omesso contraddittorio, occorre verificare se il tributo sia armonizzato oppure non armonizzato.
- Per i tributi non armonizzati, l'omissione del contraddittorio rileva soltanto se una specifica norma impone all'Amministrazione di attivarlo.
- Quando il contraddittorio era obbligatorio, il contribuente deve indicare con precisione quali osservazioni, documenti o argomentazioni avrebbe presentato.
- Una contestazione generica dell'omesso contraddittorio non è sufficiente: le ragioni difensive devono essere concrete, pertinenti e non meramente pretestuose.
- L'invalidità dell'accertamento deriva dalla violazione del contraddittorio solo quando tale violazione abbia inciso effettivamente sulle possibilità di difesa del contribuente.
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