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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18592/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 28/05/2025. Nel corso del procedimento è stata prodotta la remissione di querela da parte del querelante nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione da parte degli stessi; sulla base di ciò i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen., constatando che la querela è stata validamente rimessa e la remissione è stata ritualmente accettata, dunque sussistono gli elementi estintivi. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (provvedimento emesso il 14/04/2026).

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione di querela, validamente proposta dal querelante e accettata, estingue il reato oggetto della querela; ciò determina l'annullamento della sentenza penale impugnata senza rinvio.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Anche se il reato si estingue per remissione di querela, le spese del procedimento possono rimanere a carico dei querelati secondo la norma indicata; la Corte ha quindi condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se proposta in forma rituale e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della pronuncia penale che lo aveva condannato.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria sia la dichiarazione di remissione da parte del querelante sia l'accettazione della remissione da parte del querelato; l'assenza di una di queste condizioni può precluderne l'efficacia.
  • La remissione di querela riguarda solo i reati perseguibili a querela di parte; non opera per i delitti perseguibili d'ufficio o per ipotesi in cui la legge esclude l'effetto estintivo.
  • L'estinzione del reato non impedisce alla Corte di decidere sulle spese processuali: la normativa processuale può prevedere che le spese restino a carico dei querelati anche quando il reato si è estinto per remissione.
  • In presenza di più imputati, la remissione deve ricomprendere tutti i soggetti interessati per estinguere il reato nei loro confronti; se la remissione è limitata a taluni, l'effetto estintivo riguarda soltanto quelli inclusi.

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