Cassazione Penale, Sentenza n. 18592/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 28/05/2025. Nel corso del procedimento è stata prodotta la remissione di querela da parte del querelante nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione da parte degli stessi; sulla base di ciò i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen., constatando che la querela è stata validamente rimessa e la remissione è stata ritualmente accettata, dunque sussistono gli elementi estintivi. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (provvedimento emesso il 14/04/2026).
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione di querela, validamente proposta dal querelante e accettata, estingue il reato oggetto della querela; ciò determina l'annullamento della sentenza penale impugnata senza rinvio.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Anche se il reato si estingue per remissione di querela, le spese del procedimento possono rimanere a carico dei querelati secondo la norma indicata; la Corte ha quindi condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La remissione della querela, se proposta in forma rituale e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della pronuncia penale che lo aveva condannato.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria sia la dichiarazione di remissione da parte del querelante sia l'accettazione della remissione da parte del querelato; l'assenza di una di queste condizioni può precluderne l'efficacia.
- La remissione di querela riguarda solo i reati perseguibili a querela di parte; non opera per i delitti perseguibili d'ufficio o per ipotesi in cui la legge esclude l'effetto estintivo.
- L'estinzione del reato non impedisce alla Corte di decidere sulle spese processuali: la normativa processuale può prevedere che le spese restino a carico dei querelati anche quando il reato si è estinto per remissione.
- In presenza di più imputati, la remissione deve ricomprendere tutti i soggetti interessati per estinguere il reato nei loro confronti; se la remissione è limitata a taluni, l'effetto estintivo riguarda soltanto quelli inclusi.
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