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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11322/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2019 un automobilista agiva contro la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un sinistro avvenuto nel 2018 lungo una strada provinciale, quando l'auto da lui condotta impattava contro un cinghiale comparso improvvisamente. In primo grado la domanda era stata accolta dal Giudice di pace, che aveva qualificato la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e condannato la Regione al pagamento del danno. In appello la Regione otteneva la riforma della decisione: il Tribunale riteneva applicabile l'art. 2043 c.c. e respingeva la domanda, osservando che l'attore non aveva prospettato una responsabilità ex art. 2051 o 2052 c.c. e che non era stata dimostrata la condotta colposa dell'ente né, soprattutto, una dinamica del sinistro tale da rendere provata la responsabilità della Regione. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: 1) violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente ricondotto la fattispecie all'art. 2043 c.c. invece che all'art. 2052 c.c., sostenendo che la mancata evocazione di tale norma in citazione dipendesse solo dal fatto che il nuovo orientamento della Cassazione era successivo alla domanda; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e delle norme del codice della strada, assumendo che la Regione avesse omesso di predisporre segnaletica, barriere, sistemi di contenimento e illuminazione idonei a prevenire l'attraversamento della fauna selvatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, ma all'individuazione della norma applicabile secondo il principio iura novit curia, senza che possa formarsi giudicato interno sulla questione. Tuttavia, nel caso concreto, la ratio decisiva della sentenza impugnata era l'accertamento fattuale, non sindacabile in cassazione, della mancata prova da parte dell'attore della esatta e completa dinamica dell'incidente e della condotta di guida tenuta, elemento necessario anche nell'ottica dell'art. 2052 c.c. secondo gli arresti più recenti richiamati dalla Corte. Ne è conseguito che, anche ipotizzando l'applicazione dell'art. 2052 c.c., la domanda risarcitoria non avrebbe potuto essere accolta per difetto di prova del fatto costitutivo e del nesso causale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con tale ratio decidendi e, inoltre, non contestava adeguatamente l'ulteriore accertamento fattuale sulla inesistenza della segnaletica, fondato sui rilievi del c.t.u. In ragione della recente evoluzione giurisprudenziale sulla materia, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per censurare l'individuazione della disciplina applicabile.

  • art. 116 c.p.c.

    l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è stato ritenuto insindacabile in cassazione, se non illogico o implausibile.

  • art. 2043 c.c.

    qualifica la responsabilità aquiliana per colpa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, anche se applicabile, la domanda fosse comunque infondata per difetto di prova della dinamica del sinistro e della riferibilità causale dell'evento all'ente.

  • art. 2052 c.c.

    nei sinistri tra veicolo e animale selvatico la Corte richiama l'orientamento recente che riconduce la fattispecie a tale norma; tuttavia il danneggiato deve provare la dinamica completa dell'incidente, includendo il comportamento dell'animale e la condotta di guida, per dimostrare che il danno sia causalmente ascrivibile all'animale, almeno in via concorrente.

  • art. 2054 c.c.

    richiamato solo nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza ruolo autonomo nella decisione finale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che, nella prospettiva dell'art. 2052 c.c., grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, inclusa la dinamica del sinistro.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    è richiamato nel principio sul concorso del danneggiato: la misura dell'eventuale concorso va valutata anche d'ufficio dal giudice, ma senza automatismi.

  • art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo della P.A. di predisporre misure e segnaletica contro l'attraversamento di fauna selvatica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei sinistri causati da fauna selvatica, la scelta tra responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. non incide sulla qualificazione della domanda risarcitoria, che resta una domanda di danno da fatto illecito; si tratta piuttosto di individuare la norma applicabile in base al principio iura novit curia, senza giudicato interno sulla sola sussunzione normativa.
  • Anche quando il danno da impatto tra veicolo e animale venga ricondotto all'art. 2052 c.c., il danneggiato che agisca per il risarcimento deve provare la esatta e completa dinamica del sinistro, il comportamento dell'animale e la condotta di guida del veicolo, affinché risulti che l'evento sia causalmente imputabile all'animale, in via esclusiva o concorrente.
  • In mancanza di prova adeguata e positiva della dinamica dell'incidente e del nesso causale, la domanda risarcitoria non può essere accolta, neppure parzialmente, anche se si invoca la disciplina più favorevole dell'art. 2052 c.c.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specialmente se il rigetto deriva da un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
  • L'apprezzamento delle prove, inclusa la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e degli elementi tecnici, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non è rivisitabile in cassazione se sorretto da motivazione non implausibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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