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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, depositato il 2.11.2023, e ai (primi) motivi aggiunti, depositati il 18.1.2024: - del provvedimento proc. n. 504/6G/Area I O.P. – Ufficio di staff, prot. -OMISSIS- del 20 luglio 2023, con il quale il Prefetto di Bari ha revocato al ricorrente la licenza di porto di pistola per difesa personale e, contestualmente, fatto divieto al medesimo ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - di ogni atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo, e in particolare, della nota prot. n. -OMISSIS-del 23.5.2023 con la quale la Prefettura di Bari ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento sopra individuato, nonché delle note della Questura di Bari n. -OMISSIS-del 24.2.2023, n.-OMISSIS- del 20.4.2023 e n. -OMISSIS- del 30.6.2023; quanto ai (secondi) motivi aggiunti, depositati il 13.2.2025; - della nota della Prefettura-U.T.G. di Bari prot. n. -OMISSIS- del 2.12.2024, di diniego della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con ricorso introduttivo; ove occorra, - del parere reso dalla Questura di Bari il 23.10.2024 in relazione alla predetta richiesta di annullamento in autotutela; - di tutti gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, ancorché non noti, comunque lesivi degli interessi e diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202301194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; successivo diniego dell'istanza di riesame e annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 20 luglio 2023, fondato su una sentenza penale di primo grado che lo aveva condannato per lesioni commesse durante una colluttazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che il porto d'armi fosse strumentale all'attività professionale di vigilanza privata, che la pena sospesa non potesse costituire di per sé motivo di diniego di autorizzazioni necessarie al lavoro e che l'Amministrazione non avesse valutato complessivamente la sua personalità. Ha inoltre contestato la contraddittorietà derivante dal rinnovo dell'autorizzazione ex art. 134 TULPS per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il diniego prefettizio del 2 dicembre 2024 alle istanze di riesame e annullamento, deducendo che la Corte d'appello penale aveva riformato la decisione di primo grado, ricostruendo il ricorrente come vittima e non autore della condotta lesiva e dichiarando il non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione di querela. Ha denunciato l'omessa considerazione di tale sopravvenienza, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento, la violazione del principio tempus regit actum, la contraddittorietà, la violazione dei principi di trasparenza e affidamento, nonché disparità di trattamento rispetto al figlio, al quale era stato rilasciato il porto d'armi sulla base delle medesime risultanze penali, e rispetto al rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di guardia zoofila volontaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. Ha ritenuto che il porto d'armi non costituisca un diritto soggettivo né una mera autorizzazione ricognitiva, ma un titolo permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi. Il potere prefettizio di valutare la buona condotta e l'affidabilità del richiedente è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su condotte sintomatiche di inaffidabilità, senza automatismi derivanti dalla sola condanna penale. Nel caso originario, la Prefettura aveva autonomamente valutato i fatti posti a base della condanna e ritenuto sussistente un rischio di abuso delle armi; le esigenze lavorative non potevano prevalere sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Non è stata ravvisata contraddittorietà nel rinnovo dell'autorizzazione ex art. 134 TULPS, trattandosi di procedimento distinto, né violazione della disposizione relativa alla pena sospesa, poiché il diniego era fondato sulla condotta concreta e non sul mero dato formale della condanna. Il TAR ha invece accolto i secondi motivi aggiunti e annullato il diniego di riesame del 2 dicembre 2024. La Prefettura, nel riesaminare la posizione, aveva omesso di considerare la sentenza penale d'appello irrevocabile, che aveva radicalmente modificato la ricostruzione dei fatti e fatto venir meno l'unico presupposto giuridico-fattuale della precedente valutazione di inaffidabilità. Il richiamo alla pendenza del giudizio amministrativo e all'assenza di nuovi elementi è stato ritenuto oggettivamente incomprensibile e sintomatico di difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere. È stata inoltre ravvisata disparità di trattamento perché le stesse risultanze della sentenza d'appello erano state considerate in procedimenti analoghi relativi al figlio del ricorrente e all'autorizzazione del ricorrente quale guardia zoofila volontaria. L'Amministrazione dovrà quindi rieditare il potere e aggiornare il giudizio di affidabilità alla luce della riforma della sentenza penale. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La norma consente il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia quando emergano condanne, circostanze o condotte incompatibili con la buona condotta e l'affidabilità del titolare; la valutazione non è necessariamente automatica e richiede l'apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 39 TULPS

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al prefetto un potere preventivo di divieto di detenzione nei confronti delle persone ritenute non affidabili o capaci di abusare delle armi.

  • art. 43 TULPS

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il rilascio o il mantenimento del porto d'armi presuppone buona condotta e affidabilità; l'autorità può fondare il giudizio anche su elementi sintomatici e su condotte non necessariamente coincidenti con una condanna penale definitiva.

  • art. 134 TULPS

    Disciplina l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata. Il suo rilascio o rinnovo appartiene a un procedimento distinto e non rende automaticamente illegittima la revoca del porto d'armi.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al giudice, nella fase cautelare, di disporre l'acquisizione della documentazione attestante la definitività della sentenza penale d'appello.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, risultato violato nel diniego di riesame per l'omessa considerazione della sopravvenuta sentenza penale d'appello.

Massime di principio

  • Il porto d'armi è un titolo permissivo eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi, e non attribuisce una posizione di diritto soggettivo al richiedente; la relativa valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale e mira alla prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • Il giudizio di affidabilità nell'uso delle armi può fondarsi su condotte concretamente sintomatiche di possibile abuso, anche se non coincidenti con automatismi derivanti da una condanna penale o da una specifica misura di pubblica sicurezza; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di illogicità, irragionevolezza o abnormità dell'apprezzamento.
  • Le esigenze lavorative connesse al possesso del porto d'armi non possono prevalere, in presenza di un rischio concreto e motivatamente valutato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sulle valutazioni discrezionali relative alla buona condotta e all'affidabilità del richiedente.
  • Il riesame di un provvedimento ablativo in materia di armi deve considerare le sopravvenienze idonee a modificare radicalmente il quadro fattuale e giuridico posto a base della precedente valutazione. L'omessa considerazione di una sentenza penale d'appello irrevocabile che abbia escluso la responsabilità dell'interessato determina difetto di istruttoria e motivazione.
  • Nel riesame dell'affidabilità, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare la pendenza del giudizio amministrativo o l'assenza di elementi ulteriori senza confrontarsi con la sopravvenuta modifica dell'unico presupposto della precedente misura; deve attualizzare il giudizio e rieditare il potere.
  • La disparità di trattamento può essere ravvisata quando la stessa sopravvenienza fattuale venga considerata dall'Amministrazione in procedimenti analoghi relativi ad altri soggetti, ma venga inspiegabilmente ignorata nel procedimento riguardante l'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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