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Ordinanza

Ordinanza n. 298/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento l’e/o la declaratoria di nullità, previa immediata concessione di misure cautelari, - del Decreto del Direttore Generale - Settore Politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie- Direzione generale di area Salute e servizi sociali di Regione Liguria n. 5040 – 2026 del 3.07.2026, prot. n. 2026 - 357529, avente ad oggetto “Costituzione del tavolo negoziale regionale, riferito all’ambito contrattuale decentrato del comparto della Pediatria di libera scelta, per la stipula degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. – Triennio 2022-2024, reso esecutivo in data 18 marzo 2026”; - del provvedimento del Direttore Generale - Settore Politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie- Direzione generale di area Salute e servizi sociali di Regione Liguria prot. n. 2026 - 0357625 del 3.07.2026 avente ad oggetto “Notifica Decreto del Direttore Generale di costituzione tavolo negoziale regionale PLS ex art. 15 ACN PLS 18/03/2026 e convocazione prima riunione del tavolo – venerdì 17 luglio 2026”; nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa immediata concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cogniti e, in particolare: - del provvedimento di Regione Liguria, Settore Politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie - Direzione generale di area salute e servizi sociali prot. 2026 – 0277402 del 9.06.2026 avente ad oggetto “costituzione tavolo trattative ai sensi dell’art. 15 dell’ACN PLS 18/03/2026. Delegazioni trattanti di parte sindacale”; - del provvedimento del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18 marzo 2026 - Regione Liguria – Direzione Generale di area salute e servizi sociali – Settore politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie prot. n. 2026 – 0282972 del 12.06.2024 avente ad oggetto “convocazione del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18/03/2026 – venerdì 19 giugno 2026”; - del provvedimento del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18 marzo 2026 - Regione Liguria – Direzione Generale di area salute e servizi sociali – Settore politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie prot. 2026-0288323 del 17.06.2026 avente ad oggetto “riscontro alla richiesta di annullamento della convocazione del Comitato Regionale PLS del 19 giugno 2026”; - del provvedimento del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18 marzo 2026 - Regione Liguria – Direzione Generale di area salute e servizi sociali – Settore politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie prot. n. 2026 – 0324021 del 23.06.2026 avente ad oggetto “convocazione del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18/03/2026 – martedì 30 giugno 2026”; - del provvedimento di Regione Liguria -. Direzione generale di area salute e servizi sociali – Settore politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie prot. n. 2026 – 0324212 del 23.06.2026 avente ad oggetto “riscontro nota del 17 giugno 2026 ad oggetto: Stato agitazione CIPE Liguria – formale contestazione del riscontro Prot. 2026-0288232 e riserva di impugnazione degli atti conseguenti – proclamazione sciopero”; - del provvedimento del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18 marzo 2026 - Regione Liguria – Direzione Generale di area salute e servizi sociali – Settore politiche del personale e sviluppo professioni sanitarie prot. 2026-0347232 del 29.06.2026 avente ad oggetto "riscontro PEC 25 giugno 2026 su riunione del Comitato Regionale PLS del 30 giugno 2026”; - del verbale della seduta del 30.06.2026 del Comitato Regionale ex art. 11 ACN PLS 18 marzo 2026 - Presidenza del Comitato e Ufficio di Segreteria Direzione Generale di Area Salute e servizi sociali - Settore Politiche del Personale e Sviluppo Professioni Sanitarie di Regione Liguria.

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di costituzione del tavolo negoziale per la stipula degli Accordi Integrativi Regionali della pediatria di libera scelta e atti connessi, inclusi gli atti di convocazione e il verbale del Comitato Regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità e domandando la sospensione cautelare, il decreto regionale di costituzione del tavolo negoziale riferito alla contrattazione decentrata della pediatria di libera scelta, nonché la convocazione della prima riunione e gli atti presupposti relativi alla composizione delle delegazioni trattanti e alle sedute del Comitato Regionale. La contestazione riguardava l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 15, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i pediatri di libera scelta, nella parte in cui stabilisce che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali siano formalmente accreditati come componenti delle delegazioni trattanti e che la composizione delle delegazioni sia definita dalla Regione e dalle Aziende in accordo con le organizzazioni sindacali. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale disposizione imponesse il consenso di ciascuna organizzazione sindacale sulla composizione della delegazione, attribuendole un potere di veto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede cautelare ha ritenuto che l'art. 15, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale non possa essere interpretato nel senso di attribuire a ogni organizzazione sindacale un potere di veto sulla composizione della delegazione trattante. Ha considerato la soluzione adottata dalla Regione Liguria rispettosa della rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali e comunque non manifestamente irrazionale, ritenendo la scelta del criterio di composizione riconducibile al merito amministrativo e non sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di profili evidenti di irrazionalità. Inoltre, valutata la rappresentatività assolutamente maggioritaria dell'organizzazione sindacale controinteressata, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 5, ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta del 18 marzo 2026

    I rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L’Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti

    La disposizione non attribuisce a ciascuna organizzazione sindacale un potere di veto sulla composizione della delegazione trattante.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per la non manifesta fondatezza della censura.

Massime di principio

  • Una disposizione di un accordo collettivo che preveda la definizione della composizione della delegazione trattante da parte dell'amministrazione in accordo con le organizzazioni sindacali non attribuisce, in assenza di un'espressa previsione, un potere di veto a ciascuna organizzazione sulla composizione della delegazione.
  • La scelta amministrativa relativa al criterio di composizione di una delegazione negoziale rientra nel merito amministrativo quando rispetta la rappresentatività delle organizzazioni coinvolte e non risulta manifestamente irrazionale; in tale ambito il sindacato giurisdizionale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • In sede cautelare, la considerazione della rappresentatività assolutamente maggioritaria di un'organizzazione sindacale può concorrere a escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per un'organizzazione minoritaria esclusa o non pienamente inclusa nella composizione contestata.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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