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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 2075 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di donazione - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Applicazione imposte - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, alla luce dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, il presupposto dell'imposta non è il trasferimento dei beni o dei diritti, ma la costituzione del vincolo di destinazione in sé. L'imposta è quindi applicabile già quando viene predisposto il programma di funzionalizzazione del diritto e viene affidata a un terzo la gestione del trust per realizzare le finalità stabilite.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di un vincolo di destinazione, in particolare mediante trust. La questione centrale è se l'imposta presupponga necessariamente un trasferimento effettivo di beni o diritti oppure se sia sufficiente la costituzione del vincolo e la predisposizione di un programma diretto a destinare e gestire il patrimonio per il conseguimento degli obiettivi del trust.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006

    Il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è costituito dalla costituzione dei vincoli di destinazione

    La norma è interpretata nel senso che l'imposta può applicarsi già con la costituzione del vincolo di destinazione, senza necessità di attendere un effettivo trasferimento dei beni o dei diritti.

Massime di principio

  • In presenza di un trust o di altro vincolo di destinazione, l'imposizione può sorgere già al momento della costituzione del vincolo, anche se il trasferimento patrimoniale ai beneficiari non si è ancora realizzato.
  • La rilevanza fiscale dipende dalla concreta predisposizione di un programma di destinazione e gestione dei beni finalizzato al perseguimento di determinati obiettivi.
  • L'affidamento dei beni a un trustee o ad altro soggetto incaricato della gestione può integrare il presupposto impositivo, perché attribuisce al patrimonio una funzione vincolata e organizzata.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare non solo se vi sia stato un trasferimento, ma anche se l'atto abbia creato un vincolo di destinazione effettivo, con finalità determinate e gestione affidata a un terzo.

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