Sentenza del 09/05/2018 n. 2075 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di donazione - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Applicazione imposte - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, alla luce dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, il presupposto dell'imposta non è il trasferimento dei beni o dei diritti, ma la costituzione del vincolo di destinazione in sé. L'imposta è quindi applicabile già quando viene predisposto il programma di funzionalizzazione del diritto e viene affidata a un terzo la gestione del trust per realizzare le finalità stabilite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di un vincolo di destinazione, in particolare mediante trust. La questione centrale è se l'imposta presupponga necessariamente un trasferimento effettivo di beni o diritti oppure se sia sufficiente la costituzione del vincolo e la predisposizione di un programma diretto a destinare e gestire il patrimonio per il conseguimento degli obiettivi del trust.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è costituito dalla costituzione dei vincoli di destinazione
La norma è interpretata nel senso che l'imposta può applicarsi già con la costituzione del vincolo di destinazione, senza necessità di attendere un effettivo trasferimento dei beni o dei diritti.
Massime di principio
- In presenza di un trust o di altro vincolo di destinazione, l'imposizione può sorgere già al momento della costituzione del vincolo, anche se il trasferimento patrimoniale ai beneficiari non si è ancora realizzato.
- La rilevanza fiscale dipende dalla concreta predisposizione di un programma di destinazione e gestione dei beni finalizzato al perseguimento di determinati obiettivi.
- L'affidamento dei beni a un trustee o ad altro soggetto incaricato della gestione può integrare il presupposto impositivo, perché attribuisce al patrimonio una funzione vincolata e organizzata.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare non solo se vi sia stato un trasferimento, ma anche se l'atto abbia creato un vincolo di destinazione effettivo, con finalità determinate e gestione affidata a un terzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11043 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11048 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11049 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11051 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11052 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2018Sentenza del 09/05/2018 n. 11061 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →