Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2009, con recupero a fini Ires, Irap e Iva. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado. In appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo violato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 dopo la consegna del processo verbale di constatazione, e non giustificati i motivi di urgenza addotti dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della decisione; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto la rilevanza, ai fini della deroga al termine di 60 giorni, delle circostanze indicate nell'avviso, ossia l'imminente decadenza del potere accertativo dovuta a condotte dilatorie del legale rappresentante della società (rinvii e ritardo nella trasmissione della delega per la sottoscrizione del pvc).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati e trattabili congiuntamente i due motivi, osservando che la CTR si era limitata ad affermare in astratto che l'urgenza non può essere parametrata alla sola necessità di evitare la decadenza dal potere impositivo, senza però esaminare le specifiche allegazioni dell'Ufficio circa le condotte dilatorie della contribuente. La Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la violazione del termine di 60 giorni comporta l'illegittimità dell'avviso, salvo urgenza specificamente motivata e provata dall'Amministrazione; inoltre, l'imminente scadenza del termine decadenziale può costituire urgenza solo se derivante da comportamenti dolosi o pretestuosi del contribuente che abbiano inciso sull'attività di verifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
il termine dilatorio di 60 giorni dopo la consegna del pvc è regola generale; la sua inosservanza rende illegittimo l'atto, salvo urgenza specifica e motivata, che l'Ufficio deve dimostrare.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente.
art. 18 disp. att. c.p.c.
richiamato unitamente alle norme processuali sulla motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle decisioni tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Massime di principio
- L'inosservanza del termine di 60 giorni tra la consegna del pvc e l'emissione dell'avviso di accertamento determina, di regola, l'illegittimità dell'atto impositivo.
- La deroga al termine dilatorio è ammessa solo in presenza di un'urgenza specifica e motivata, la cui prova grava sull'Amministrazione finanziaria.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza non integra, di per sé sola, una ragione di urgenza; essa può rilevare solo se conseguenza di condotte dolose, pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente.
- Il giudice tributario deve esaminare in concreto le circostanze dedotte dall'Ufficio a fondamento dell'urgenza, non potendo arrestarsi a formule astratte o ad affermazioni di principio prive di verifica fattuale.
- Quando la motivazione della sentenza omette l'esame delle specifiche allegazioni decisive sulla sussistenza dell'urgenza, la decisione è censurabile in cassazione.
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