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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza, Commissariato di P.S. -OMISSIS---OMISSIS- in data 07/02/2022, cat. -OMISSIS-, notificato in data 108/02/2022, con cui si è provveduto al rifiuto del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo a -OMISSIS-; - nonché, l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;

Giustizia amministrativa202200591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile a uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, adottato mentre era sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 581, 582 e 594 c.p., procedimento successivamente definito con dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l'interlocuzione procedimentale, che non sussistevano condanne ostative e che la valutazione della conflittualità familiare, ritenuta lesiva della dignità e della libertà individuale, non era sorretta da sufficienti prove. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenere armi, subordinata alla piena affidabilità del richiedente e alla sicurezza del loro buon uso. La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e può fondarsi, in funzione preventiva e cautelare, anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di una condanna, di un giudizio di pericolosità sociale o della prova di un precedente abuso delle armi. La conflittualità familiare può costituire un indice obiettivo di inaffidabilità, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva nella sua causazione. Nel caso concreto, il provvedimento aveva considerato le memorie del ricorrente e l'intervenuta definizione del procedimento penale, ritenendole non sufficienti a superare il dato della litigiosità familiare documentata dalla querela. Il giudizio prognostico secondo cui il clima conflittuale avrebbe potuto sfociare in atti inconvenienti e non offriva più sicuro affidamento contro l'abuso delle armi è stato ritenuto congruo, non illogico, non irrazionale e non arbitrario. È stata quindi riconosciuta la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità collettiva sull'interesse privato al rinnovo della licenza. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua e idonea a esplicitare il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative sono state ritenute rispettate, poiché l'amministrazione aveva considerato le memorie del ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto che l'interlocuzione procedimentale fosse stata adeguatamente considerata dall'amministrazione.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Le disposizioni sono richiamate nel motivo di ricorso in relazione ai requisiti e ai poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze di polizia.

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    La disciplina è riferita al porto e alla detenzione delle armi; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione della discrezionale valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La disciplina consente di valorizzare, ai fini del diniego, elementi sintomatici dell'inaffidabilità anche diversi da condanne ostative; il giudice ha ritenuto rilevante la conflittualità familiare.

  • art. 581 c.p.

  • art. 582 c.p.

  • art. 594 c.p.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza straordinaria da remoto, senza discussione, a seguito dell'istanza di passaggio in decisione.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenere armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone un elevato grado di affidabilità del richiedente e l'assenza di dubbi prognostici sul loro corretto utilizzo.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può negare o non rinnovare una licenza di porto d'armi sulla base di una valutazione discrezionale e preventiva dell'affidabilità dell'interessato, senza necessità di una condanna penale, di un accertamento di pericolosità sociale o della prova di un precedente abuso delle armi.
  • Una situazione oggettiva di conflittualità familiare può costituire, anche indipendentemente dall'accertamento della responsabilità individuale nella sua causazione e dalla rilevanza penale dei fatti, un indice sufficiente di possibile abuso delle armi e giustificare il diniego o la revoca della licenza.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza verifica la congruità della motivazione e l'assenza di illogicità, irrazionalità o arbitrarietà, senza sostituire la valutazione amministrativa quando essa sia fondata su risultanze fattuali attendibili.
  • La definizione del procedimento penale per remissione di querela e l'assenza di condanne ostative non impongono il rinnovo della licenza, se permangono elementi autonomi e obiettivi idonei a escludere il sicuro affidamento sul corretto uso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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