Cassazione Penale, Sentenza n. 18464/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. i motivi di ricorso sono: 1) violazione del diritto di difesa per il rifiuto, da parte della Procura, di consegnare copia dei "file di log" relativi a intercettazioni svolte con captatore informatico, con la tesi che tali file sono supporto materiale delle intercettazioni e la loro acquisizione sarebbe incondizionata e necessaria per esercitare la difesa; 2) violazione del diritto di difesa perché, nell'udienza camerale, sarebbe stato impedito al difensore di prendere la parola per ultimo, precludendo la replica alla pubblica accusa. Il ricorrente ha inoltre prospettato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. per non prevedere espressamente il diritto del difensore a ottenere copia dei file di log.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sulla prima censura la Corte riconosce che i file di log, in linea con la giurisprudenza (Sezioni Unite civili n. 22302/2021), sono equiparabili ai nastri/ supporti materiali delle intercettazioni; tuttavia il ricorso è stato ritenuto infondato perché la richiesta di copia dei file di log era generica e priva di un interesse difensivo concreto e specifico (la difesa stessa aveva ammesso di non dubitare dell'autenticità delle fonie), carattere esplorativo che non consente la nullità dell'ordinanza. Pertanto non opera l'inutilizzabilità automatica delle intercettazioni. Sulla seconda censura la Corte osserva che l'art. 523 c.p.p. (che garantisce parola per ultima in dibattimento) non si applica al procedimento di riesame; lo svolgimento della discussione con la replica del difensore anteriore al pubblico ministero non determina nullità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Delitto per il quale è stata disposta la misura cautelare; contestazione sostanziale oggetto del procedimento cautelare
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta/deposito collegata alla vicenda cautelare; il ricorso era diretto avverso provvedimento adottato nell'ambito previsto dal rito cautelare
Norma sulle attività di intercettazione richiamata in relazione alla possibile questione di legittimità costituzionale: la Corte osserva che non è stata dedotta una specifica violazione del comma 3 o 3-bis e che la questione è in gran parte assorbita dalla giurisprudenza che equipara i file di log ai supporti materiali
Norma sulla utilizzazione dei risultati delle intercettazioni; richiamata dal Collegio come riferimento per la disciplina di utilizzazione dei materiali intercettivi
Richiamata nei motivi di nullità sollevati dal ricorrente in tema di vizi della decisione; la Corte non ha ritenuto prospettata una nullità concreta e specifica
Disciplina la discussione in dibattimento (parola per ultimi). La Corte precisa che tale disciplina non è applicabile all'udienza di riesame e che l'eventuale intervento del difensore prima del P.M. non comporta nullità
Cost., art. 3
Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (uguaglianza), la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza che equipara i file di log ai supporti materiali risolve le preoccupazioni invocate dal ricorrente
Cost., art. 24
Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (diritto di difesa). La Corte ha ritenuto che il problema va valutato secondo i criteri di accesso ai supporti e che nel caso concreto la difesa non ha dimostrato interesse concreto
Cost., art. 111
Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (garanzie processuali). La Corte ha ritenuto non fondata la questione alla luce della giurisprudenza e della genericità della richiesta
Giurisprudenza Sezioni Unite civili, n. 22302/2021
sent. n. 22302 del 4/8/2021
La Corte ricorda e applica il principio secondo cui, nelle intercettazioni tramite captatore informatico, ai "supporti materiali delle intercettazioni" vanno equiparati anche i file di log contenenti indicazioni su captazioni, registrazioni e ascolti: questo riconosce la rilevanza dei file di log come materiale da cui la difesa può chiedere accesso
Massime di principio
- I file di log di intercettazioni tramite captatore informatico sono, in astratto, equiparabili ai "supporti materiali" (nastri) e possono rientrare nell'ambito del diritto di accesso della difesa
- La richiesta di copia dei file di log deve essere formulata con specificità e deve indicare un interesse difensivo concreto e motivato; richieste generiche o esplorative possono essere respinte e non giustificano automaticamente la nullità del provvedimento cautelare
- Se la difesa ritiene di avere bisogno dei file di log, occorre chiedere l'accesso/duplicazione tempestivamente e con elementi concreti che giustifichino la verifica (anomalie, incongruenze, necessità tecniche), altrimenti l'istanza rischia di essere considerata priva di utilità processuale
- La giurisprudenza che equipara i file di log ai supporti materiali riduce la probabilità di successo di una questione di legittimità costituzionale fondata solo sull'assenza di una norma espressa, ma non impedisce che, in presenza di un concreto pregiudizio difensivo, si imponga la consegna del materiale
- Nell'udienza di riesame non si applica la regola del dibattimento (art. 523 c.p.p.) che garantisce parola per ultima all'imputato/ difensore; dunque l'ordine degli interventi in sede camerale, di per sé, non determina nullità del procedimento
- L'impugnazione basata solo su vizi procedurali senza mostrare in che modo essi abbiano inciso sulle risultanze di fatto o sulle esigenze cautelari è più difficile da accogliere: il ricorso deve collegare il vizio a un pregiudizio reale per il diritto di difesa
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