Ordinanza n. 554/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 1094 del 27.04.2026 – Prot. n. 71208 in pari data, a firma del Sig. Dirigente del Comune di Lucca Arch. Alessandro Marioni, avente per oggetto "ORDINANZA DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 196 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E 167 DEL D. LGS. N. 42/2004 ", notificata in data 06.05.2026, con la quale si dispone a carico dei ricorrenti " … ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 della LR. n. 65/2014 e dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la demolizione delle opere abusive sopraelencate e la riconduzione alla consistenza autorizzata di quelle difformi, poste in via Salicchi a Lucca e descritte in premessa, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a propria cura e spese"; - della determinazione dirigenziale n. 60 del 16.01.2020 a firma del Dirigente di Settore del Comune di Lucca Arch. Maurizio Tani; - del provvedimento in data 27.07.2021 - Prot. a 105615 l’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche, con cui si comunicava soltanto alla Sig.ra Ricci Marilisa (ma non agli altri ricorrenti) l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica - pratica n. 1109 del 27/11/2019, con conseguente archiviazione; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, con specifico riferimento alla comunicazione di inefficacia della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1844 del 26.09.2003 e contestuale comunicazione di avvio del procedimento - Prot. n. 212233 del 04.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione/rimozione di opere abusive e di riconduzione di opere difformi alla consistenza autorizzata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione/rimozione adottata ai sensi dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Sono stati inoltre impugnati la determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2020, il provvedimento del 27 luglio 2021 con cui era stata dichiarata improcedibile e archiviata un’istanza di autorizzazione paesaggistica, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione di inefficacia di una concessione edilizia in sanatoria e l’avvio del relativo procedimento. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità della questione introdotta con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la complessità della controversia richiedesse una valutazione con cognizione piena nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha accordato prevalenza all’interesse dei ricorrenti alla conservazione della situazione di fatto sino alla definizione del giudizio, mantenendo integra la res adhuc integra. Ha quindi sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014
demolizione delle opere abusive e riconduzione alla consistenza autorizzata delle opere difformi
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione/rimozione impugnata.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
demolizione delle opere abusive
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’ordinanza comunale, in materia paesaggistica.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono una cognizione piena, il giudice può rinviare l’approfondita valutazione della legittimità dell’atto alla fase di merito e, nel frattempo, adottare una misura conservativa.
- Il giudizio cautelare richiede il bilanciamento tra gli interessi contrapposti; la sospensione dell’atto può essere disposta quando, nelle more della decisione di merito, prevalga l’esigenza di conservare integra la situazione giuridica e materiale controversa.
- L’impugnazione di un’ordinanza di demolizione può giustificare la sospensione cautelare degli effetti dell’atto sino alla definizione del merito, ove il bilanciamento degli interessi renda prevalente l’interesse del destinatario alla conservazione delle opere contestate.
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