Cassazione Penale, Ordinanza n. 04801/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici, e che il ricorso si risolvesse in una sollecitazione a rivalutare il merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che lo aveva deciso in senso sfavorevole in relazione a un'ipotesi di truffa. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p.; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di truffa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze fossero meramente reiterative di censure già dedotte e respinte in appello, oltre che formulate in modo generico e come richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), c.p.p.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti perché diretti a reiterare censure di merito già esaminate in appello e a ottenere una rivalutazione del fatto e della motivazione, estranea al giudizio di legittimità.
art. 420-ter, comma 5, c.p.p.
Invocato dalla difesa per il legittimo impedimento; la Corte ha richiamato il rigetto già operato in appello e ha ritenuto la censura non ammissibile in cassazione per genericità e reiterazione.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante della speciale tenuità del danno è stata negata dai giudici di merito; la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile perché riproduttiva di doglianze già disattese con argomentazione logica.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, questioni già dedotte e rigettate in appello.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- La censura è generica quando non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e si traduce in una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- Il mancato riconoscimento di un legittimo impedimento o di un'attenuante, se già motivatamente escluso nei gradi di merito, non può essere utilmente contestato in cassazione con deduzioni meramente reiterative o assertive.
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