Cassazione Penale, Sentenza n. 15979/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. Decisione emessa in Roma il 9 febbraio (data dell'anno incompleta nel testo).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ciafardini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Il motivo principale di impugnazione era un unico motivo: violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Successivamente il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente (7/10/2023) e ha prodotto l'estratto per riassunto di atto di morte, chiedendo l'annullamento della sentenza perché il reato si è estinto per morte del reo.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma individua il reato per il quale era stato condannato l'imputato (illecita attività connesse a sostanze stupefacenti). Dalla sentenza risulta che, pur essendo stata dedotta una viziosa motivazione sul trattamento sanzionatorio, la sopravvenuta morte del reo ha determinato l'estinzione del reato e l'annullamento della condanna senza rinvio.
Principio dell'estinzione del reato per morte del reo (applicato dalla Corte)
Sebbene non sia citata una norma specifica nel testo, la Corte ha applicato il principio per cui la morte dell'imputato estingue il reato e rende inutilizzabile il prosieguo del processo penale, comportando l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: se il decesso sopravviene durante il giudizio o nel corso dell'impugnazione, le pronunce penali possono essere annullate per estinzione del reato.
- La sopravvenuta estinzione del reato rende irrilevanti i motivi di impugnazione relativi alla colpevolezza o al trattamento sanzionatorio, poiché viene meno l'interesse a proseguire il processo penale.
- Per ottenere l'effetto estintivo è necessario documentare ufficialmente il decesso (atto di morte) e depositarlo tempestivamente nel fascicolo processuale; la parte interessata deve darne comunicazione al giudice competente.
- L'annullamento per estinzione si pronuncia di regola senza rinvio quando l'unico effetto possibile è la cessazione dell'azione penale per la morte del reo; non si procede a nuovi accertamenti sostanziali.
- Eventuali responsabilità civili o conseguenze amministrative possono sopravvivere alla estinzione penale e vanno valutate separatamente, salvo diverse previsioni di legge.
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