Cassazione Civile, Ordinanza n. 06241/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da alcune intimazioni di pagamento emesse per IRPEF, IVA e ILOR relativi agli anni 1993-1997, rivolte a più soggetti indicati come coobbligati con una società in nome collettivo poi fallita. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, in sostanza, che le cartelle presupposte non erano state loro notificate, ma risultavano notificate soltanto al curatore fallimentare della società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato le intimazioni. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 48 r.d. n. 267/1942 e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria la notifica della cartella anche ai soci coobbligati in assenza di una previsione espressa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2291 e 2302 c.c., dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la responsabilità dei soci fosse soltanto sussidiaria rispetto a quella della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha osservato che l’estinzione dell’agente della riscossione e il subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non privavano del potere di difesa il procuratore già costituito. Nel merito, però, ha rilevato che la ricorrente, dopo il primo esito negativo delle notifiche ai domiciliatari, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio: secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la ripresa deve avvenire entro un termine ragionevolmente contenuto, di regola entro la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova di circostanze eccezionali. Poiché ciò non era avvenuto, e non ricorrevano elementi per una rimessione in termini, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha anche aggiunto che, comunque, i motivi non avrebbero meritato accoglimento perché la CTR si era conformata ai principi di legittimità secondo cui, quando l’atto impositivo riguarda crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d’imposta in cui essa interviene, la notifica deve essere fatta non solo al curatore ma anche al contribuente fallito, che resta legittimato a impugnare per le conseguenze, anche sanzionatorie, dell’atto.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
Richiamato come espressione del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, per affermare che il procuratore già costituito conserva lo ius postulandi dopo la successione dell'agente della riscossione.
art. 48 r.d. n. 267/1942
Invocato dalla ricorrente per sostenere che non fosse necessaria la notifica della cartella ai soci; la Corte non accoglie la censura.
art. 11 preleggi
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito della decisione.
artt. 2291 e 2302 c.c.
Richiamati per contestare la qualificazione della responsabilità dei soci; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondato il profilo di merito.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della riscossione e della notifica degli atti presupposti.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, unico comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare l’inammissibilità dei motivi che si risolvono in censura di principi già consolidati.
art. 325 c.p.c.
Usato come parametro per individuare il termine massimo entro cui riattivare il procedimento notificatorio dopo l’esito negativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225/2016
Richiamato per la successione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’estinto ente della riscossione.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale o di un atto impugnato non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza; in linea generale, la ripresa deve avvenire entro un tempo ragionevole, normalmente non oltre la metà del termine di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La mera sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale più preciso sui tempi di riattivazione della notifica non integra di per sé un overruling idoneo a giustificare la rimessione in termini, se il principio di fondo era già stato affermato in precedenza.
- In materia tributaria e fallimentare, se l’atto impositivo riguarda crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d’imposta in cui questa interviene, la notifica deve essere effettuata sia al curatore sia al contribuente fallito; il fallito conserva interesse e legittimazione a impugnare l’atto per i riflessi che esso produce anche dopo il fallimento.
- L’invalidità della notificazione dell’atto presupposto può travolgere anche gli atti conseguenti, come l’intimazione di pagamento, quando tali atti derivano da cartelle non ritualmente portate a conoscenza del soggetto interessato.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare anche dal mancato rispetto dell’onere di tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure proposte.
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