Sentenza del 03/11/2022 n. 4855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Condono e sanatorie - Omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - Presunzione legale di evasione - Art. 12, co. 2, d. l. n. 78 del 2009 - Efficacia retroattiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento relativo all'anno 2008 per omessa dichiarazione nel quadro RW di somme ritenute provento di investimenti/attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (circa 100.000 euro). L'Amministrazione ha applicato la presunzione di sottrazione a tassazione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 e il consequenziale raddoppio delle sanzioni/termini di accertamento.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il contribuente. È stato ritenuto che la presunzione legale relativa prevista dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009 non è retroattiva e dunque non poteva essere applicata a disponibilità detenute prima dell'entrata in vigore della norma (qui attinenti all'anno 2008). L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione dell'appellante è stata rigettata; le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2009, art. 12, co. 2
Introduce una presunzione legale relativa che le disponibilità finanziarie non dichiarate nei Paesi a fiscalità privilegiata siano costituite da redditi sottratti a tassazione; la Corte e la giurisprudenza di legittimità hanno però ritenuto che tale norma abbia natura sostanziale e non possa essere applicata retroattivamente.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 4)
Stabilisce l'obbligo di dichiarazione in merito a investimenti e attività finanziarie all'estero (quadro RW); la violazione è il presupposto fattuale cui si riferisce la presunzione di cui all'art. 12 D.L. 78/2009.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 3
Principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie; la questione è se riguardi anche norme che incidono sull'onere della prova o sulle presunzioni. La Corte, recependo orientamenti di Cassazione, ha ritenuto l'art. 12/2009 non retroattivo in quanto norma sostanziale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Prevede requisiti formali dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'organo emittente (logo e riferimenti della Direzione) per identificare l'appellante, rigettando l'eccezione di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 2662 del 02.02.2018; 33223 del 21.12.2018; 2562 del 30.11.2019; 29633 del 14.11.2019
Orientamenti consolidati della Cassazione riconoscono la non retroattività dell'art. 12, co. 2, D.L. 78/2009 e considerano la presunzione come norma di natura sostanziale, impedendone l'applicazione a fatti anteriori all'entrata in vigore.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 12, co. 2, D.L. n. 78/2009 non può essere applicata retroattivamente: se le disponibilità oggetto di accertamento erano detenute prima dell'entrata in vigore della norma, l'Amministrazione non può fondare sull'essa l'accertamento.
- In caso di accertamento per omissione nel quadro RW relativo a periodi anteriori al 2009, il contribuente può efficacemente contestare l'applicazione della presunzione richiamando il principio di irretroattività e la giurisprudenza consolidata.
- Le presunzioni legali relative che incidono sul riparto dell'onere della prova possono essere considerate norme sostanziali se incidono sulla determinazione dell'obbligo tributario; ciò ne impedisce l'applicazione retroattiva.
- Verificare sempre la data di costituzione/possesso delle disponibilità o degli investimenti rispetto alla data di entrata in vigore della norma invocata dall'Amministrazione: la tempestualità è cruciale per la legittimità dell'accertamento basato su presunzioni introdotte successivamente.
- Anche errori formali dell'atto di impugnazione non sempre rendono inammissibile l'appello se dall'atto emergono elementi che consentono l'identificazione certa dell'appellante; tuttavia è consigliabile rispettare i requisiti di forma previsti dal D.Lgs. 546/1992.
- La giurisprudenza della Cassazione costituisce orientamento rilevante e consolidato: in casi analoghi è probabile che i giudici tributari non ammettano l'applicazione retroattiva dell'art. 12/2009 e possano compensare le spese processuali se richiamano principi consolidati.
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