Cassazione Penale, Sentenza n. 16945/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che i prelievi dai conti societari fossero destinati al pagamento in contanti di retribuzioni "in nero" e che la documentazione contabile consentisse la ricostruzione del patrimonio; chiedeva l'esecuzione di una perizia contabile e la riqualificazione o la derubricazione di talune condotte (anche alla bancarotta semplice o preferenziale). Inoltre invocava il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno ex art. 219 r.d. n. 267/42.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse un apparato argomentativo logico ed esauriente, richiamando il principio della "doppia conforme" che limita il sindacato di legittimità e affermando l'iteratività e la genericità dei motivi di cassazione. Ha confermato la fondatezza delle valutazioni sul drenaggio delle disponibilità e sull'inidoneità della giustificazione dei pagamenti "in nero" a escludere la distrazione. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della falsità documentale come bancarotta documentale fraudolenta e ha censurato l'assenza di elementi per riconoscere l'attenuante di tenuità del danno, dato l'ammontare complessivo delle somme distratte. Per le cause d'inammissibilità e non potendo escludersi la colpa, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Individua i motivi di ricorso per cassazione impugnati: lett. b) per vizio di motivazione e lett. e) per travisamento della prova. La Corte ha ritenuto i motivi generici, iterativi rispetto all'appello e privi di "specifica deduzione" dei dati probatori introdotti solo in secondo grado.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il canone di giudizio inerente la motivazione: la Cassazione verifica solo la presenza di un apparato argomentativo logico, non la corrispondenza completa con tutte le acquisizioni probatorie. Il vizio di illogicità deve essere evidente "ictu oculi".
art. 219 r.d. n. 267/42 (legge fallimentare), ultima comma
Prevede l'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha ritenuto che l'entità complessiva delle somme distratte (circa €131.350) e l'entità del passivo rendessero inidonea l'applicazione dell'attenuante.
art. 216 legge fallimentare (bancarotta documentale)
La norma punisce la falsità materiale e ideologica delle scritture contabili e l'omissione di annotazioni che impediscano la ricostruzione del patrimonio. La Corte ha interpretato la condotta come bancarotta documentale fraudolenta nella forma generica, anche in presenza di fatture fittizie e registrazioni ingannevoli.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede, tra l'altro, la condanna per le spese e l'obbligo di ammenda in caso di inammissibilità con colpa del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 495 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza con riferimento alla nozione di "prove a discarico decisive": la Corte ha osservato che la mancata perizia contabile non può essere assunta come prova decisiva ai fini dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p., essendo la perizia un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella di appello sono concordi (doppia conforme), la Cassazione esercita un sindacato limitato: il ricorrente deve dedurre specificamente nuovi elementi probatori introdotti in grado d'appello per poter contestare travisamenti.
- Il vizio di motivazione idoneo a far accogliere un ricorso per cassazione deve essere macroscopico e evidente "ictu oculi"; minime incongruenze non sono sufficienti.
- L'onere di provare in modo analitico e documentato la destinazione dei fondi sottratti al patrimonio societario grava sull'amministratore; la mera prospettazione di una destinazione ai pagamenti "in nero" senza dettagli non esclude la distrazione.
- I pagamenti in nero possono costituire, di per sé, una forma di distrazione delle risorse sociali perché alterano la regolarità contabile e impediscono i controlli: non costituiscono automaticamente una giustificazione legittima.
- La falsità documentale può essere sia materiale che ideologica; l'annotazione di dati non veritieri o l'omessa annotazione di dati reali integra la fattispecie di bancarotta documentale nella sua forma generica quando impedisce la ricostruzione del patrimonio.
- La mancata esecuzione di una perizia non costituisce di regola un vizio decisivo per cassazione, essendo la perizia uno strumento neutro e discrezionale del giudice; la critica non svolta in appello può risultare generica e inammissibile in Cassazione.
- Per il riconoscimento dell'attenuante per tenuità del danno, la valutazione è quantitativa e qualitativa: importi complessivamente rilevanti o passivi elevati rendono difficilmente configurabile la tenuità.
- In presenza di motivazioni di merito esaustive e coerenti, la Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie, limitandosi a verificare la correttezza formale e la logicità dell'argomentazione.
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