Sentenza n. 1605/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, a a mezzo del quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare ex art. 103, co. 1 d.l. n. 34/2020, presentata in data -OMISSIS- da in -OMISSIS- favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Torino aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata nel suo interesse. Il testo non indica analiticamente i singoli vizi dedotti, ma riferisce genericamente alle censure contenute nel ricorso introduttivo. In sede cautelare il TAR aveva sospeso gli effetti esecutivi del diniego, disponendo il riesame dell’istanza.
La decisione
Dopo la concessione della tutela cautelare, l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria, acquisito i pareri favorevoli dell’Ispettorato del lavoro e della Questura e stipulato il contratto di soggiorno. Il TAR ha quindi ritenuto che le pretese del ricorrente fossero state integralmente soddisfatte in sede amministrativa e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. L’intervenuto accoglimento dell’istanza è stato considerato indice della fondatezza delle censure, ai fini della soccombenza virtuale; il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’ambito della quale era stata presentata l’istanza del ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione adotta una determinazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, facendo venir meno l’attuale posizione di contrasto tra le parti.
- L’accoglimento dell’istanza amministrativa dopo la sospensione cautelare del diniego e il riesame disposto dal giudice può costituire indice della fondatezza delle censure introduttive e giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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