Cassazione Penale, Sentenza n. 32871/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la perdurante pericolosità sociale del prevenuto, evidenziata dal suo riarresto, avvenuto mentre era in regime di arresti domiciliari, per fatti analoghi a quelli per cui stava scontando la pena. Il ricorrente deduceva (1) errata applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e illogicità della motivazione, sostenendo che il fatto contestato era sostanzialmente consumo personale (quantitativo appena superiore alla soglia) e che non sussistevano prove di spaccio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle relazioni dell'UEPE e dello psicologo e per non aver considerato elementi positivi emersi durante l'esecuzione della misura domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse, in gran parte, rivolta a fatti e a un nuovo apprezzamento di merito; ha confermato la possibilità per il giudice di sorveglianza di valutare, ai fini prognostici, anche fatti costituenti ipotesi di reato posteriori alla condanna quando risultino pertinenti al trattamento rieducativo, e ha ritenuto coerente la motivazione del Tribunale che ha valorizzato la reiterazione di condotte illecite e la detenzione di stupefacente in locali attigui agli arresti domiciliari. Ha inoltre osservato che l'affidamento terapeutico non è stato richiesto e quindi non era oggetto di valutazione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e insufficiente: il ricorrente non ha spiegato quali elementi positivi emergenti dalle relazioni avrebbero potuto modificare la prognosi negativa del Tribunale. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare il contesto del riarresto durante l'esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte ritiene rilevante tale riarresto ai fini della prognosi sulla pericolosità.
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'affidamento terapeutico; la Corte osserva che l'affidamento terapeutico non è stato chiesto ed infatti non è stato valutato dal Tribunale.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Citando norme procedurali sul procedimento di sorveglianza: usata dal ricorrente per contestare violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile.
art. 678, comma 2, cod. proc. pen.
art. 678, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di rimedi e impugnazioni nel procedimento esecutivo; la Corte non ha ritenuto dimostrata la violazione denunciata.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul funzionamento degli uffici giudiziari e atti esecutivi; citata dal ricorrente per contestare la mancata considerazione di atti di esecuzione, senza però prova di un concreto effetto sulla decisione.
art. 47 e art. 13 Ord. pen.
Richiamate in relazione alle misure alternative e ai requisiti per la concessione; la Corte ha sottolineato che, se una misura (es. affidamento terapeutico) non è stata chiesta, non è obbligatorio che il Tribunale ne valuti i presupposti.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato un vizio specifico come richiesto, ma ha proposto valutazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata a supporto della regola che non sussistono ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 29863/2023; Sez. 1 n. 33848/2019)
Sez. 1 n. 29863 del 24/03/2023; Sez. 1 n. 33848 del 30/04/2019
Principio affermato: nel procedimento di sorveglianza è consentito valutare fatti costituenti ipotesi di reato, anche se non ancora definiti, quando siano pertinenti al trattamento rieducativo e indichino atteggiamenti incompatibili con le misure alternative.
Massime di principio
- La reiterazione di condotte illecite, anche se constitute da fatti ancora oggetto di procedimento penale, può legittimamente costituire elemento probatorio ai fini della valutazione prognostica sulla idoneità del condannato a misure alternative; il giudice di sorveglianza non è obbligato ad attendere la definizione dei procedimenti pendenti quando i fatti sono pertinenti al trattamento rieducativo.
- In sede di legittimità (ricorso per cassazione) non è consentito prospettare una rivalutazione di merito: il ricorrente deve individuare vizi di diritto specifici ex art. 606 c.p.p.; censure generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
- L'omessa considerazione di relazioni tecniche (UEPE, psicologiche) può essere censurata solo se il ricorrente indica con precisione quali elementi positivi emergenti da tali atti avrebbero potuto incidere sulla prognosi del giudice; la mera affermazione della loro esistenza è insufficiente.
- Se una specifica misura alternativa (es. affidamento terapeutico) non viene formalmente richiesta, il giudice non è tenuto a valutare i relativi presupposti né ad argomentare su una misura non invocata dalle parti.
- Le conseguenze procedurali per ricorsi inammissibili comprendono normalmente la condanna alle spese processuali e, ove previsto, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la possibilità di esonero va provata.
- Per opporsi a un rigetto di misure alternative è utile produrre e motivare puntualmente le relazioni tecniche e indicare quali elementi concreti esse contengono in grado di incidere sulla prognosi di recupero e affidabilità del soggetto.
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