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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Ciarcia, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1210/2023, pubblicata in data 07.01.2025, notificata in data 15.02.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L'Amministrazione ha sostenuto che mancasse una specifica domanda di esecuzione, avendo il ricorrente soltanto notificato la sentenza munita di attestazione di conformità. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale passato in giudicato e accertato la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha respinto l'obiezione dell'Amministrazione relativa alla mancata previa diffida o alla mancata formulazione di un'espressa domanda stragiudiziale di adempimento, rilevando che l'art. 114, comma 1, c.p.a. consente di proporre l'azione di ottemperanza anche senza previa diffida. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza civile, accreditando le somme dovute sul conto della carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    L'azione per l'ottemperanza può essere proposta "anche senza previa diffida".

    La previa diffida ad adempiere non costituisce presupposto necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul cui riconoscimento ed esecuzione verte il giudicato.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero; il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche senza una previa diffida ad adempiere o una separata richiesta stragiudiziale di esecuzione del titolo giudiziale.
  • Quando un giudicato civile riconosce a un docente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'amministrazione ministeriale deve darvi esecuzione accreditando le somme dovute sul conto della carta, con gli accessori stabiliti dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.
  • L'amministrazione destinataria dell'ordine di esecuzione non può sottrarsi all'adempimento adducendo la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato in sostituzione dell'amministrazione inerte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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