Cassazione Civile, Ordinanza n. 29106/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di imposte versate per l'anno 2000, relative in particolare ad addizionale regionale IRPEF, IRAP e altri tributi, rispetto alla quale l'Ufficio aveva adottato un provvedimento di autotutela parziale di sgravio. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente contro tale provvedimento, ma la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo impugnabile l'autotutela parziale e riconoscendo il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. perché la CTR avrebbe deciso extra petita, attribuendo rilievo a una nuova azione accertatrice dell'Ufficio non dedotta né provata; 2) violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe sindacato un avviso di accertamento ormai definitivo per mancata impugnazione; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994 conv. in l. n. 656 del 1994 e del d.m. n. 37 del 1997, per avere ritenuto impugnabile il provvedimento di autotutela parziale anche in assenza di un interesse pubblico all'annullamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse pronunciato ultra petita: il riferimento a una nuova azione accertatrice era solo un passaggio argomentativo, mentre la decisione verteva sull'impugnabilità dell'autotutela parziale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il provvedimento di autotutela parziale, avendo in concreto solo ridotto la pretesa originaria già definitiva, non era autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; inoltre il sindacato sul diniego di autotutela non può estendersi alla legittimità dell'originaria pretesa tributaria, ma solo alla legittimità del rifiuto in relazione a profili di interesse generale, qui non sussistenti né dedotti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per escludere un vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a sviluppare un passaggio argomentativo interno alla domanda effettivamente proposta.
art. 115 c.p.c.
invocato come norma sulla valutazione della prova, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi accolti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
interpretato nel senso che l'annullamento parziale in autotutela di un atto definitivo, se meramente riduttivo della pretesa, non costituisce atto autonomamente impugnabile.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai termini e ai limiti di impugnazione degli atti tributari; non consente di riaprire il sindacato sull'originario accertamento ormai definitivo.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994
richiamato come base del potere di autotutela dell'Amministrazione.
L. n. 656 del 1994
citata quale legge di conversione del d.l. n. 564 del 1994.
d.m. n. 37 del 1997
richiamato insieme alla disciplina dell'autotutela tributaria.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato anche per escludere l'impugnabilità del diniego o dell'annullamento parziale in autotutela quando non vi sia un atto nuovo e lesivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento di autotutela parziale che si limiti a ridurre una pretesa già definitivamente consolidata non è autonomamente impugnabile, perché non introduce una nuova lesione rispetto al quadro già formato per mancata impugnazione dell'atto originario.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato ai profili di legittimità del rifiuto e non si estende alla verifica della fondatezza della pretesa tributaria originaria.
- L'autonoma impugnabilità del nuovo atto tributario può ammettersi solo se l'atto di autotutela ha portata ampliativa o comunque peggiorativa rispetto alla pretesa originaria; se ha portata meramente riduttiva, manca un interesse impugnatorio ulteriore.
- Non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito richiama un fatto o una ricostruzione logico-giuridica solo come passaggio argomentativo, senza fondare la decisione su un thema decidendum diverso da quello introdotto dalle parti.
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