Cassazione Penale, Sentenza n. 03922/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari (06/11/2024) per due motivi principali: 1) vizio di composizione del collegio giudicante per la partecipazione di magistrati onorari (violazione dell'art. 12 D.Lgs. 13/07/2017 n. 116), con la richiesta di nullità delle sentenze di primo e secondo grado; il ricorrente sostiene che i fatti relativi al coimputato Laci rientrano nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., con conseguente esclusione degli onorari dal collegio; 2) carenza degli elementi costitutivi del reato di peculato contestato al capo 46), in particolare l'assenza della condotta appropriativa rispetto a documenti e carte trovati in un armadietto della caserma (chiavi in possesso anche del comandante) e la mancata prova dell'elemento soggettivo e dell'appropriazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto i reati attribuiti a Giuliano erano estranei all'elenco dell'art. 407 c.2 lett. a) c.p.p. e, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 12 D.Lgs. 116/2017; ha inoltre osservato che la questione delle intercettazioni e della loro utilizzabilità è materia di giudizio di merito che in Cassazione è sindacabile solo per motivazione mancante o manifestamente illogica, doglianze che non emergono dal ricorso. Il secondo motivo (sulla sussistenza del peculato) è stato ritenuto inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia spiegato la valutazione (custodia esclusiva dell'armadietto, trascorso del tempo senza restituzione) e che il ricorrente non abbia censurato costruttivamente la motivazione, chiedendo invece una rivalutazione in fatto. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma la condanna inflitta in appello (riconosciuta responsabilità anche per il capo 46) e pena unificata di 5 anni e 8 mesi di reclusione, oltre alle spese), e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 13/07/2017 n. 116, articolo 12
La norma limita la partecipazione dei giudici onorari nei collegi penali per taluni reati; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile perché i reati contestati a Giuliano non rientrano nel novero dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), e quindi non opera il divieto.
Articolo 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Indica l'elenco di reati per i quali si applicano particolari regole (con riferimento alla criminalità organizzata) e che possono influire sulla composizione del collegio; la Corte ha valutato che i reati attribuiti al ricorrente non rientrano in tale elenco.
Articolo 12 codice penale (connessione di procedimenti)
"Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro..."
La Corte ha applicato una valutazione sostanziale per escludere la connessione tra i procedimenti: la mera coincidenza formale (numero procedimento) non è sufficiente per far ricadere il processo nel divieto previsto dal D.Lgs. 116/2017.
Articolo 371, co.2 lett. b) codice proc. pen.
"Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se..."
La Corte ha chiarito che la fattispecie di reato contestata al ricorrente non rientra nella nozione di reati 'collegati' secondo tale disposizione, quindi non ricorreva la causa di esclusione per i magistrati onorari.
D.P.R. n. 309/1990
Normativa sugli stupefacenti richiamata nel contesto dei reati contestati al coimputato Laci; la Corte ha ritenuto che i reati riferibili a quel procedimento non determinassero automaticamente l'incidenza sull'imputazione a Giuliano.
Articolo 270, comma 1, codice proc. pen.
Consente l'utilizzo di intercettazioni se rilevanti e indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle intercettazioni a carico del ricorrente e ha ritenuto l'eccezione della difesa infondata o manifestamente inammissibile.
Artt. 497-bis, comma 2; 648; 615-ter, commi 1 e 2 n.1 e 3; 314 c.p.
Reati materialmente contestati al ricorrente (reati contro la pubblica amministrazione, ricettazione, violazione di corrispondenza, rivelazione d'atti d'ufficio, ecc.); la Corte ha ritenuto tali reati estranei alla fattispecie speciale prevista dall'art. 407 c.p.p. che avrebbe escluso la presenza del magistrato onorario.
Massime di principio
- La partecipazione di magistrati onorari al collegio è esclusa solo quando i reati giudicati rientrano effettivamente nelle ipotesi tassative previste (es. art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a); non basta una mera connessione formale o la coincidenza numerica dei procedimenti.
- La nozione di 'diverso procedimento' o di 'procedimenti collegati' va valutata con criteri sostanziali: separazione processuale e autonomia degli accertamenti possono rendere legittima la composizione del collegio con giudice onorario.
- Le censure relative all'utilizzo delle intercettazioni sono in gran parte questioni di fatto e di prova; in Cassazione possono essere sindacate solo se emerge mancanza di motivazione o manifesta illogicità nelle decisioni di merito.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: eccezioni generiche sulla valutazione della prova o richieste di nuova valutazione del fatto sono inammissibili.
- Per impugnare con successo la configurazione del reato di peculato è necessario censurare in modo concreto la ricostruzione degli elementi costitutivi (elemento soggettivo, condotta di appropriazione, rapporto di servizio e ingiusto profitto), non limitandosi a deduzioni generiche.
- Se si contesta la partecipazione di un singolo componente del collegio per pregressa partecipazione a fasi istruttorie, occorre indicare con precisione il vizio e le conseguenze concrete sulla decisione, dimostrando la violazione delle garanzie processuali.
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