Cassazione Civile, Ordinanza n. 30398/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’ente territoriale aveva irrogato una sanzione pecuniaria per la gestione di un impianto di depurazione di reflui urbani ritenuto privo del prescritto titolo autorizzativo, in violazione dell’art. 124 del d.lgs. 152/2006. L’opposizione avverso la sanzione era stata respinta in primo grado. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione improcedibile perché il ricorso in appello, con il decreto di fissazione dell’udienza, non era stato notificato alla parte appellata, la quale si era costituita solo per eccepire la mancata chiamata in giudizio. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo, da un lato, violazione di norme costituzionali, processuali e convenzionali, sostenendo che la successiva costituzione dell’appellata avrebbe sanato la nullità e che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; dall’altro, hanno articolato un ulteriore motivo sulle ragioni di illegittimità della sanzione, che però è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che l’art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione solo quando esista una notificazione viziata e non quando la notificazione sia del tutto omessa: non può quindi sanarsi o rinnovarsi un atto introduttivo mai notificato. Ha inoltre escluso che la costituzione della parte appellata, avvenuta al solo fine di eccepire la mancata notifica, possa avere effetto sanante. Ha ritenuto non pertinenti le norme richiamate dai ricorrenti e ha dichiarato inammissibile la deduzione diretta della violazione di parametri costituzionali come motivo di ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 152/2006
norma sostanziale violata secondo l’ordinanza-ingiunzione, per mancanza del provvedimento autorizzativo dell’impianto di depurazione
art. 291 c.p.c.
"se il giudice rileva un vizio che importi la nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine per la rinnovazione"
la rinnovazione presuppone un atto esistente ma nullo nella notificazione; non può essere usata per sanare l’omessa notificazione dell’atto introduttivo
art. 435 c.p.c.
richiamo ritenuto non pertinente perché relativo al rito del lavoro e alla diversa ipotesi di notifica effettuata tardivamente ma pur sempre esistente
art. 101 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del contraddittorio, poiché esso non era stato attivato dalla parte appellante
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia, poiché la corte d’appello ha deciso in rito non potendo entrare nel merito per difetto di chiamata in giudizio
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa lesione del diritto di difesa imputabile al giudice
art. 111, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti; la censura costituzionale è ritenuta inammissibile come motivo diretto di ricorso
art. 6 CEDU
non risulta violato perché la parte non è stata privata delle garanzie difensive, essendo l’esito processuale dovuto alla propria omissione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di denunciare direttamente la violazione della Costituzione senza passare dalla norma di legge applicata
art. 421 c.p.c.
evocato nel richiamo giurisprudenziale, ma non ritenuto applicabile al caso di omessa notificazione
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. è esperibile solo se esiste una notificazione affetta da nullità; non può essere utilizzata per rimediare alla totale omissione della notificazione dell’atto introduttivo o dell’impugnazione.
- La costituzione della parte appellata non sana l’omessa notificazione quando intervenga esclusivamente per eccepire la mancata chiamata in giudizio e non comporti una vera accettazione del contraddittorio.
- Nel giudizio di impugnazione, l’assenza totale di notificazione dell’atto introduttivo impedisce al giudice di decidere nel merito e consente la definizione in rito senza assegnazione di termine per rinnovo.
- La violazione di parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo essere veicolata attraverso la censura della norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
- Le garanzie del giusto processo e del diritto di difesa non risultano lese quando l’esito processuale sfavorevole dipende dalla mancata attivazione del contraddittorio per fatto imputabile alla parte che impugna.
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