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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31290/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in sede di ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo su porzione di terreno demanio fluviale ritenuta invasa e asservita a servizio di un circolo sportivo. Il ricorrente deduceva l'errore del Tribunale nel ritenere assente un interesse concreto ed attuale all'impugnazione (sosteneva che l'interesse poteva coincidere con il dissequestro e incidere sul merito), contestava la valutazione sul "fumus commissi delicti" (sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo per le richieste di sanatoria/concessione presentate negli anni) e denunciava vizi di motivazione e la richiesta di procura speciale per l'associazione che avrebbe dovuto agire per il dissequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si fondasse su un principio consolidato di questa Corte secondo il quale l'indagato non titolare del bene sequestrato può proporre il riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione misurato sul risultato tipizzato (cioè la restituzione della cosa mediante dissequestro). Anche assumendo un diverso orientamento, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva comunque valutato il fumus del reato e correttamente escluso la sussistenza di elementi idonei a escludere l'illiceità dell'occupazione (assenza di titoli legittimanti la detenzione del terreno, irrelevanza di eventuali atti difformi o di semplici tolleranze). Inoltre la Corte ha confermato che l'accertamento del fumus in sede cautelare deve restare sommario e che il difetto dell'elemento soggettivo vale solo se evidente "ictu oculi"; ha anche condiviso il rilievo che le censure legate alla posizione dell'associazione dovevano essere proposte con le formalità richieste (procura speciale mancante). Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto per la trattazione del ricorso (procedura seguita nel caso)

  • art. 633 c.p. e art. 639-bis c.p.

    Delitti originariamente contestati (invasione di terreni demaniali e violazioni connesse) a cui si riferisce il procedimento principale

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato per il principio che l'indagato non titolare del bene può proporre il riesame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, individuato nella possibilità di ottenere la restituzione della cosa tramite dissequestro

  • art. 324, art. 568 e art. 591 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente come violate (vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate rispetto all'orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Un indagato che non è titolare formale del bene sottoposto a sequestro può proporre il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione misurato sulla possibilità di ottenere la restituzione (dissequestro)
  • Il giudizio di riesame sulle misure cautelari reali comprende una valutazione del "fumus commissi delicti", ma tale valutazione è necessariamente sommaria e non può sostituirsi a un giudizio di merito; il difetto dell'elemento soggettivo esclude il fumus solo se evidente "ictu oculi"
  • L'assenza di titoli autorizzativi per la detenzione di un bene demaniale costituisce indice rilevante dell'illiceità dell'occupazione e non può essere surrogata da semplici atti ovvero da presunte tolleranze degli organi preposti
  • Se l'impugnazione è proposta per conto di una persona giuridica (es. associazione), è necessario rispettare le formalità previste, compresa la procura speciale conferita al difensore, salvo che non risulti una tal compenetrazione di posizioni tale da rendere superflua la procura (caso-classe da documentare)
  • Non è efficace fondare l'ammissibilità del riesame su orientamenti giurisprudenziali superati: in materia di riesame cautelare la giurisprudenza consolidata vincola la valutazione sull'ammissibilità

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