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Sentenza

Sentenza del 05/01/2018 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Catania

Termine costituzione in giudizio e produzione documentale parte resistente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il termine entro il quale la parte resistente deve costituirsi in giudizio qualora intenda depositare documenti. In base all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992, la costituzione e la produzione documentale devono avvenire almeno venti giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, così da consentire alla controparte di conoscere tempestivamente gli atti e predisporre le proprie difese.

La decisione

Il principio affermato è che la parte resistente che voglia produrre documenti deve costituirsi e depositarli nel rispetto del termine di almeno venti giorni liberi prima dell'udienza o della trattazione. La produzione tardiva è suscettibile di essere dichiarata inammissibile o comunque di non essere utilizzata ai fini della decisione, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina processuale e le valutazioni del giudice. Il testo richiama, come conformi, Cassazione n. 655/2014, n. 1771/2004, n. 138/2001 e CTP Catania n. 7634/2017.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte resistente che intenda produrre documenti deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

    La norma impone il rispetto di un termine processuale anticipato per la costituzione della parte resistente e per la produzione dei documenti, garantendo al ricorrente un tempo congruo per esaminarli e replicare.

  • Cassazione civile, sentenza n. 655/2014

    È richiamata come conforme al principio del rispetto del termine per la costituzione e la produzione documentale della parte resistente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1771/2004

    È richiamata come conforme alla necessità di rispettare i termini processuali per il deposito documentale nel giudizio tributario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 138/2001

    È richiamata come conforme al principio secondo cui la produzione documentale tardiva della parte resistente può essere preclusa.

  • CTP Catania, sentenza n. 7634/2017

    È richiamata come pronuncia conforme sull'obbligo di costituzione tempestiva della parte resistente che intenda produrre documenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte resistente che intende depositare documenti deve rispettare il termine di almeno venti giorni liberi prima della trattazione.
  • Il termine deve essere calcolato escludendo sia il giorno della trattazione sia il giorno del deposito; è quindi opportuno depositare con un margine di sicurezza.
  • Una produzione documentale tardiva può essere contestata dalla controparte e dichiarata inammissibile o inutilizzabile dal giudice, perché compromette il diritto di difesa.
  • La tempestività deve essere verificata sia per la costituzione in giudizio sia per il deposito dei documenti, non essendo sufficiente costituirsi tempestivamente ma produrre gli atti oltre il termine.
  • In una situazione analoga, la parte interessata dovrebbe eccepire immediatamente la tardività della produzione, indicando la data di trattazione, la data effettiva del deposito e il mancato rispetto dei venti giorni liberi.

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