Sentenza del 05/01/2018 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Catania
Termine costituzione in giudizio e produzione documentale parte resistente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il termine entro il quale la parte resistente deve costituirsi in giudizio qualora intenda depositare documenti. In base all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992, la costituzione e la produzione documentale devono avvenire almeno venti giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, così da consentire alla controparte di conoscere tempestivamente gli atti e predisporre le proprie difese.
La decisione
Il principio affermato è che la parte resistente che voglia produrre documenti deve costituirsi e depositarli nel rispetto del termine di almeno venti giorni liberi prima dell'udienza o della trattazione. La produzione tardiva è suscettibile di essere dichiarata inammissibile o comunque di non essere utilizzata ai fini della decisione, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina processuale e le valutazioni del giudice. Il testo richiama, come conformi, Cassazione n. 655/2014, n. 1771/2004, n. 138/2001 e CTP Catania n. 7634/2017.
Norme richiamate
Art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte resistente che intenda produrre documenti deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.
La norma impone il rispetto di un termine processuale anticipato per la costituzione della parte resistente e per la produzione dei documenti, garantendo al ricorrente un tempo congruo per esaminarli e replicare.
Cassazione civile, sentenza n. 655/2014
È richiamata come conforme al principio del rispetto del termine per la costituzione e la produzione documentale della parte resistente.
Cassazione civile, sentenza n. 1771/2004
È richiamata come conforme alla necessità di rispettare i termini processuali per il deposito documentale nel giudizio tributario.
Cassazione civile, sentenza n. 138/2001
È richiamata come conforme al principio secondo cui la produzione documentale tardiva della parte resistente può essere preclusa.
CTP Catania, sentenza n. 7634/2017
È richiamata come pronuncia conforme sull'obbligo di costituzione tempestiva della parte resistente che intenda produrre documenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte resistente che intende depositare documenti deve rispettare il termine di almeno venti giorni liberi prima della trattazione.
- Il termine deve essere calcolato escludendo sia il giorno della trattazione sia il giorno del deposito; è quindi opportuno depositare con un margine di sicurezza.
- Una produzione documentale tardiva può essere contestata dalla controparte e dichiarata inammissibile o inutilizzabile dal giudice, perché compromette il diritto di difesa.
- La tempestività deve essere verificata sia per la costituzione in giudizio sia per il deposito dei documenti, non essendo sufficiente costituirsi tempestivamente ma produrre gli atti oltre il termine.
- In una situazione analoga, la parte interessata dovrebbe eccepire immediatamente la tardività della produzione, indicando la data di trattazione, la data effettiva del deposito e il mancato rispetto dei venti giorni liberi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 gen 2018Sentenza del 05/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →