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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38115/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002, con i quali l'Ufficio aveva accertato induttivamente il reddito d'impresa a seguito delle risposte a un questionario. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR del Molise aveva confermato l'accoglimento ritenendo, da un lato, che la definizione agevolata ex art. 9 l. n. 289/2002 fosse comunque perfezionata per effetto dell'invio dell'istanza al consulente e del pagamento delle somme, anche se la dichiarazione non risultava trasmessa telematicamente, e dall'altro che non vi fossero i presupposti per l'accertamento induttivo perché il contribuente aveva risposto al questionario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 9 l. n. 289/2002, sostenendo che il condono non si perfeziona con il solo pagamento, ma richiede anche la presentazione telematica della dichiarazione integrativa; il comportamento del consulente, che avrebbe omesso l'invio, non esonera il contribuente se non sul piano dei rapporti interni di responsabilità; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che l'accertamento induttivo è legittimo quando il contribuente non dia adeguato seguito agli inviti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, e che una risposta meramente assertiva sull'avvenuta adesione al condono non integra collaborazione sufficiente né esibizione della documentazione richiesta.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per il perfezionamento del condono fiscale ex artt. 8 e 9 l. n. 289/2002, è imprescindibile la presentazione in via telematica della dichiarazione integrativa nei termini di legge, non essendo sufficiente il solo pagamento delle somme dovute. Ha inoltre ribadito che la mancata risposta adeguata agli inviti dell'Ufficio, con omessa esibizione dei documenti richiesti, legittima l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973; non basta una risposta generica o meramente dichiarativa dell'adesione al condono. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e per l'esame delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Per il perfezionamento del condono fiscale è necessaria la presentazione telematica della dichiarazione integrativa; il solo pagamento delle somme non è sufficiente.

  • artt. 8 e 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono si perfeziona solo con l'adempimento formale della dichiarazione integrativa oltre al versamento di quanto dovuto.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo quando il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 32, comma 1, n. 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento richiede una risposta effettiva e documentale; una risposta solo assertiva non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata invocata come norma processuale per denunciare violazione di legge sostanziale nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002 non si perfeziona con il solo versamento delle somme dovute: è necessaria anche la presentazione, nei modi e nei termini previsti, della dichiarazione integrativa telematica.
  • L'eventuale omissione dell'invio telematico da parte dell'intermediario non sana l'incompletezza dell'adesione al condono nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, potendo rilevare soltanto sul piano della responsabilità verso il contribuente.
  • Ai fini dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, integra mancata collaborazione del contribuente anche una risposta meramente generica o assertiva al questionario, se non accompagnata dall'esibizione o trasmissione della documentazione richiesta.
  • Quando il contribuente non ottempera in modo adeguato agli inviti dell'Ufficio, l'Amministrazione è legittimata a utilizzare una metodologia di accertamento più agevole, fondata sulle notizie in suo possesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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