Cassazione Penale, Sentenza n. 34925/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per rapina (rapina impropria consumata) e per evasione dal regime di detenzione domiciliare; la Corte di merito aveva inoltre riconosciuto la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: (a) vizi nella qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che si sarebbe trattato di furto o al più di tentata rapina; (b) illegittimità del riconoscimento della recidiva reiterata per mancata considerazione dell'effettivo incremento di pericolosità e per un bilanciamento scorretto tra recidiva e circostanze attenuanti; (c) illegittimità dell'aumento di pena per continuazione (art. 81, c.4 c.p.) in presenza di recidiva ritenuta equivalenti alle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la fattispecie ricade nella rapina impropria consumata, poiché la borsa fu sottratta alla vittima e fu usata violenza nei confronti del marito intervenuto. Ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva specifica reiterata alla luce dei numerosi precedenti ravvicinati e del fatto che il reato è stato commesso durante la detenzione domiciliare, indice di accresciuta pericolosità. Ha altresì respinto il motivo relativo all'aumento per continuazione, richiamando la giurisprudenza consolidata che ammette l'applicazione del limite aumentativo di almeno un terzo anche quando la recidiva sia stata bilanciata in equivalenza con le attenuanti. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; qui indica la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
codice penale, art. 69, comma 4
Richiamato nel contenuto della sentenza come limite al trattamento delle circostanze attenuanti in rapporto ad altre configurazioni: il giudice può effettuare un bilanciamento in equivalenza e deve rispettare i divieti stabiliti dall'art. 69 c.4 nell'apprezzamento delle attenuanti
codice penale, art. 99, comma 4
Norma sulla recidiva (recidiva specifica reiterata); è stata interpretata come indice di accresciuta pericolosità quando sussistono precedenti ravvicinati e il reato è commesso in condizioni di detenzione
codice penale, art. 81, comma 4
Prevede l'aumento di pena per il reato continuato non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; la Corte conferma che tale limite opera anche quando la recidiva è stata bilanciata in equivalenza con le attenuanti
Cass. Sez. U., n. 31669 del 23/06/2016 (Filosofi)
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'aumento per continuazione previsto dall'art. 81 c.4 opera anche nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.4, anche quando la recidiva sia ritenuta equivalente alle attenuanti
Massime di principio
- La rapina impropria si configura quando la sottrazione di un bene è accompagnata da violenza o minaccia posta in essere per assicurarsi il possesso o l'impunità, anche se le vittime avevano in un primo momento il controllo materiale dell'oggetto
- Il riconoscimento della recidiva reiterata può essere legittimo quando emergono precedenti consumati ravvicinati e quando il reato è commesso durante un regime di detenzione, perché indicativi di accresciuta pericolosità
- Il giudice può bilanciare recidiva e circostanze attenuanti in equivalenza; tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, tale bilanciamento non esclude automaticamente l'applicazione del limite aumentativo per il reato continuato previsto dall'art. 81 c.4
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.)
- Nelle impugnazioni aventi profili di qualificazione giuridica del fatto (es. furto vs rapina) la valutazione degli elementi fattuali compiuta dai giudici di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e coerente con la ricostruzione probatoria
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