Circolare numero 102 del 30-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 662/1996 in materia di redditi di lavoro dipendente e di determinazione forfettaria di alcuni compensi in natura. Vengono illustrati il limite di non imponibilità dei buoni pasto, il nuovo criterio di tassazione dei prestiti concessi ai dipendenti, la disciplina delle auto e degli altri veicoli in uso promiscuo, nonché la riapertura della sanatoria per compensi in natura e rimborsi spese. Sono inoltre fornite indicazioni operative per l’adeguamento delle procedure interne, delle scritture contabili e delle certificazioni fiscali.
Reddito di lavoro dipendente e compensi in natura: buoni pasto, prestiti, veicoli e sanatoria
Reddito di lavoro dipendente e determinazione di taluni compensi in natura
La circolare del Ministero delle Finanze n. 29/E del 7 febbraio 1997 fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto criteri forfettari per la tassazione di alcune utilità riconducibili al reddito di lavoro dipendente. Le indicazioni riguardano in particolare i buoni pasto, i prestiti concessi ai dipendenti, i veicoli in uso promiscuo e la riapertura della sanatoria per compensi in natura e rimborsi spese.
Buoni pasto
L’art. 3, comma 6, lettera a), della legge n. 662/1996 ha modificato l’art. 48, comma 2, lettera d), del TUIR, introducendo un limite di non imponibilità per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni in mense aziendali, cioè i buoni pasto o "tickets restaurant".
Il limite è fissato in lire 10.000 giornaliere, da calcolare sul valore nominale complessivo dei buoni utilizzabili dai lavoratori per ciascun giorno lavorativo. Per valore nominale si intende quello indicato sul buono. L’importo deve essere considerato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati in conformità a disposizioni di legge e delle somme eventualmente poste a carico del lavoratore dipendente.
La circolare precisa che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, concorre al reddito di lavoro dipendente la sola quota di buoni pasto che eccede il predetto limite. Resta invece immutato il trattamento tributario delle mense aziendali gestite direttamente dal datore di lavoro o affidate a terzi, purché non si traducano nella corresponsione di denaro, anche sotto forma di rimborsi a piè di lista.
Compensi in natura: principio generale e soggetti interessati
In via generale, i compensi in natura, compresi i beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari fiscalmente a carico del dipendente, concorrono al reddito di lavoro dipendente in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del TUIR.
La circolare precisa che tale fattispecie non può configurarsi in capo ai pensionati, poiché i compensi in natura sono normalmente collegati a un rapporto di lavoro in essere. Eventuali erogazioni effettuate dal precedente datore di lavoro a pensionati non costituiscono proventi imponibili per il percettore e non consentono alcuna deduzione al soggetto erogante, non essendo correlate a prestazioni di lavoro dipendente. Lo stesso principio vale anche quando il compenso in natura spetta al pensionato per effetto di un’attribuzione avvenuta in costanza di rapporto.
Se i redditi sono erogati da un soggetto obbligato alle ritenute, il sostituto d’imposta deve operare il prelievo alla fonte anche sull’importo corrispondente al compenso in natura, eventualmente richiedendo la provvista al sostituito in mancanza di retribuzione nel periodo di paga in cui il compenso è erogato. Se invece il soggetto erogante non è sostituto d’imposta, il contribuente deve indicare tali importi nella dichiarazione dei redditi, unitamente alla retribuzione in denaro percepita nello stesso periodo d’imposta.
Veicoli concessi in uso promiscuo
L’art. 3, comma 6, lettera b), della legge n. 662/1996 ha introdotto, tramite il comma 3-bis dell’art. 48 del TUIR, un criterio speciale per la determinazione forfettaria del reddito di lavoro dipendente relativo a autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo.
Per tali veicoli, il reddito imponibile è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente nello stesso periodo d’imposta. La circolare chiarisce che:
- per autovetture e autoveicoli si intendono quelli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del d.lgs. n. 285/1992;
- il criterio ha natura presuntiva assoluta e prescinde dalla percorrenza effettiva e dalla cilindrata;
- la percorrenza convenzionale è annua, quindi il valore va ragguagliato al periodo di effettiva assegnazione del veicolo;
- occorre conteggiare i giorni di assegnazione, indipendentemente dall’uso effettivo;
- gli importi trattenuti al dipendente vanno considerati al lordo IVA;
- la disciplina si applica solo ai veicoli usati anche per finalità private; se il mezzo è concesso esclusivamente per uso personale o familiare, resta il criterio del costo specifico; se è usato solo per trasferte, non costituisce compenso in natura.
La circolare riporta anche un esempio numerico di calcolo e precisa che, ai fini del prelievo alla fonte, il reddito va suddiviso per quote mensili o per i diversi periodi di paga, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti delle tariffe ACI nel corso dell’anno, con riferimento alle tariffe nazionali.
Prestiti concessi al dipendente
Per i prestiti concessi al dipendente, direttamente o tramite terzi ai quali il dipendente abbia diritto di accedere in forza di accordi o convenzioni del datore di lavoro, il reddito di lavoro dipendente è determinato forfettariamente nel 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
La disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta. Sono espressamente ricompresi, a titolo esemplificativo, i prestiti sotto forma di scoperto di conto corrente, mutuo ipotecario e cessione dello stipendio. Restano esclusi:
- gli acconti e le anticipazioni di retribuzione, in quanto modalità di pagamento della retribuzione;
- le dilazioni di pagamento relative a beni e servizi ceduti o prestati direttamente dal datore di lavoro.
Parametro di riferimento: tasso ufficiale di sconto
La circolare chiarisce che il tasso ufficiale di sconto da assumere come parametro è quello vigente alla data di stipula del contratto di prestito. Eventuali variazioni intervenute nel corso della durata del finanziamento non incidono sul calcolo, che resta fisso per tutta la durata dell’ammortamento.
Il reddito convenzionale si determina sottraendo gli interessi calcolati al tasso effettivo da quelli calcolati al TUS e riducendo della metà l’importo risultante. Tale reddito è tassato al momento del pagamento delle singole rate previste dal piano di ammortamento.
Prestiti in valuta estera e tasso variabile
Per i prestiti in valuta estera, il confronto tra gli interessi va effettuato applicando il rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate di prestito. La circolare fornisce un esempio con prestito in dollari, nel quale il compenso in natura viene convertito in lire alla data di pagamento della rata.
Per i prestiti a tasso variabile, il prelievo alla fonte deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento, tenendo conto delle variazioni del tasso intervenute nel tempo. È inoltre precisato che, se il prestito è a tasso zero, il calcolo del compenso in natura avviene alle scadenze delle rate della quota capitale, secondo il medesimo criterio.
Esclusioni e decorrenza
La disciplina non si applica ai prestiti concessi entro il 31 dicembre 1996, cioè ai contratti stipulati entro tale data. Sono inoltre esclusi i prestiti di durata inferiore a dodici mesi concessi, in base ad accordi aziendali, a dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.
La circolare segnala che, al momento, l’assoggettabilità a tassazione non riguarda i mutui edilizi con tasso fissato al 9%, in quanto superiore al TUS indicato nella circolare (6,75%); viene tuttavia riservata la possibilità di emanare ulteriori istruzioni in caso di modifiche del sistema di determinazione del tasso per tali mutui.
Aspetti operativi e adempimenti interni
La Direzione Centrale Tecnologia Informatica è chiamata ad adeguare le procedure informatiche per la gestione dei prestiti, prevedendo:
- l’inserimento della data di perfezionamento del contratto di piccolo prestito;
- la rilevazione tempestiva delle variazioni del tasso ufficiale di sconto;
- l’associazione a ciascun prestito del TUS corrispondente alla data di stipula;
- il calcolo del reddito convenzionale mediante confronto tra le rate di interesse del piano di ammortamento e quelle al TUS;
- l’esposizione sul cedolino con due codici di pari importo e segno opposto, una voce imponibile e una esente, denominate rispettivamente "differenza interessi prestito soggetta a ritenuta erariale" cod. E 435 e "differenza interessi prestito esente da ritenuta erariale" cod. E 436;
- l’attribuzione contabile degli importi al conto GPA 1605;
- l’inclusione del reddito convenzionale annuo nel Mod. 101 e la sua evidenziazione nel Mod. 770.
La circolare richiama inoltre tabelle di determinazione degli interessi al TUS del 6,75%, riferite a piani di ammortamento di 120 rate, da raffrontare con quelle già allegate alla circolare dell’11 febbraio 1982, n. 661 Rg/30, relative al tasso del 5%.
Sanatoria dei compensi in natura e dei rimborsi spese
L’art. 3, comma 9, della legge n. 662/1996 riapre la sanatoria prevista dall’art. 3, commi da 98 a 101, della legge n. 549/1995, estendendola ai compensi in natura e ai rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996.
Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997. I sostituti d’imposta che abbiano corrisposto tali somme senza operare le ritenute alla fonte e senza indicarle nel modello 770 possono versare entro tale data le maggiori ritenute, senza sanzioni né interessi. Entro la stessa data possono essere presentate le dichiarazioni integrative per rettificare quelle già trasmesse, utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per i singoli periodi d’imposta.
Per il periodo d’imposta 1996, i dati devono essere riportati nella dichiarazione modello 770 in corso di approvazione, fermo restando il termine del 31 maggio 1997 per il versamento. La circolare rinvia, per i chiarimenti, alla precedente circolare n. 132/E del 22 maggio 1996.
Regime speciale per alcuni soggetti e conclusioni operative
Per i soggetti di cui all’art. 29 del DPR n. 600/1973, in deroga al comma 100 dell’art. 3 della legge n. 549/1995, le maggiori ritenute sono qualificate come ritenute a titolo d’imposta e deve essere operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta, se non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. Per tali soggetti è prevista l’esenzione dalla presentazione delle dichiarazioni integrative.
Nel complesso, la circolare definisce il nuovo quadro di tassazione dei benefit e dei finanziamenti ai dipendenti, chiarendo i criteri di calcolo, la decorrenza, le esclusioni e gli adempimenti amministrativi e dichiarativi necessari per l’adeguamento dei sistemi retributivi e fiscali.
Punti principali
Buoni pasto
Il limite di non imponibilità dei buoni pasto è fissato a lire 10.000 giornaliere, da riferire al valore nominale complessivo dei buoni utilizzabili in ciascun giorno lavorativo. L’importo si intende al netto di contributi previdenziali e assistenziali e delle somme a carico del dipendente. La circolare precisa che, per l’Istituto, la quota al netto dell’eventuale contributo del lavoratore non supera il limite e quindi non è imponibile. Le mense aziendali gestite direttamente o da terzi restano escluse dal reddito di lavoro dipendente, salvo corresponsione di somme di denaro o rimborsi a piè di lista.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti concessi al dipendente, o per quelli ottenuti da terzi in base a convenzioni del datore di lavoro, il reddito imponibile è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al TUS vigente alla data di stipula e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato. La regola vale per tutte le forme di finanziamento, indipendentemente da durata e valuta. Il TUS da usare è quello in vigore alla data di stipula del contratto e resta fisso per tutta la durata del prestito. Il reddito convenzionale si tassa al pagamento delle singole rate; per i prestiti in valuta e a tasso variabile sono fornite specifiche modalità di calcolo. Sono esclusi gli acconti e le anticipazioni di retribuzione, nonché le dilazioni di pagamento per beni e servizi del datore di lavoro.
Veicoli in uso promiscuo
Per autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, il compenso in natura è pari al 30% dell’importo corrispondente a 15.000 km convenzionali, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente nello stesso periodo d’imposta. Il criterio è forfettario e prescinde dall’effettiva percorrenza e dalla cilindrata. Il valore annuo va riproporzionato in base ai giorni di assegnazione e suddiviso per periodi di paga; le somme trattenute vanno considerate al lordo IVA. Se il veicolo è assegnato solo per uso personale o familiare, resta applicabile il criterio del costo specifico; se è usato solo per trasferte non costituisce compenso in natura.
Decorrenza e casi esclusi
La disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Restano esclusi i prestiti concessi entro il 31 dicembre 1996 e i prestiti di durata inferiore a dodici mesi concessi a dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni, se erogati in base ad accordi aziendali. Per i mutui edilizi con tasso del 9% la tassazione del vantaggio non opera, perché il tasso è superiore al TUS vigente (6,75% all’epoca richiamata).
Sanatoria dei compensi in natura e rimborsi spese
La legge riapre la sanatoria già prevista dalla legge n. 549/1995 per i compensi in natura e i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Le somme dovute devono essere versate entro il 31 maggio 1997 senza sanzioni e interessi; entro la stessa data possono essere presentate le dichiarazioni integrative per rettificare i modelli già presentati, utilizzando i modelli approvati per i rispettivi periodi d’imposta. Per il 1996 i dati devono essere indicati nel modello 770 in corso di approvazione. Per i soggetti dell’art. 29 DPR n. 600/1973 le maggiori ritenute sono a titolo d’imposta, con rivalsa sui percettori, e non è richiesta la presentazione delle dichiarazioni integrative.
Adempimenti operativi e fiscali
La circolare indica che il sistema informatico deve acquisire la data di perfezionamento del contratto di prestito, registrare le variazioni del TUS, associare a ogni prestito il tasso corretto e calcolare il reddito convenzionale confrontando le quote di interesse. Sul cedolino il compenso deve essere esposto con due codici di pari importo ma di segno opposto: una voce imponibile e una esente. Gli importi vanno imputati al conto GPA 1605, sommati al reddito annuo indicato nel Mod. 101 ed evidenziati nel Mod. 770. Sono inoltre allegate tabelle di confronto degli interessi al TUS del 6,75% per un piano di ammortamento di 120 rate.
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