Circolare numero 103 del 30-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1997, gli importi dei contributi volontari per le principali categorie assicurative INPS, sulla base della variazione ISTAT del costo della vita pari al 3,9% e delle norme che disciplinano l’adeguamento delle retribuzioni e delle aliquote. Vengono indicati gli importi minimi e le classi di contribuzione per lavoratori dipendenti non agricoli, operai agricoli, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O., artigiani e commercianti, distinguendo inoltre tra autorizzazioni anteriori e successive al 31 dicembre 1995. La seconda parte fornisce chiarimenti su gestione separata del 10%, affittacamere e coefficienti per addetti ai servizi domestici e familiari.
Contributi volontari 1997: importi, tabelle e criteri di massima
Contributi volontari per il 1997: aggiornamento di importi, aliquote e criteri applicativi
La circolare disciplina la determinazione dei contributi volontari per l’anno 1997 per diverse categorie di assicurati INPS. L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT del costo della vita pari al 3,9%, delle norme sull’adeguamento delle retribuzioni medie e delle modifiche legislative intervenute sulle aliquote contributive, con particolare rilievo alla distinzione tra autorizzazioni anteriori e successive al 31 dicembre 1995.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, l’art. 2, comma 5, della legge 26 settembre 1981, n. 537 prevede che, dal 1° gennaio di ciascun anno, le retribuzioni medie settimanali della tabella F siano aumentate nella stessa misura percentuale prevista per le pensioni. Sulla base della variazione ISTAT del costo della vita, pari al 3,9%, sono state predisposte nuove tabelle di retribuzioni medie valide dal 1° gennaio 1997.
La circolare richiama anche l’art. 7, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui la retribuzione settimanale minima su cui sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione media della classe di retribuzione, pari o immediatamente inferiore, alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Per effetto di tale disposizione:
- la classe minima di contribuzione resta la 18ª, come nel 1996;
- la classe massima confermata è la 46ª, il cui importo medio imponibile coincide con il limite massimo di retribuzione pensionabile settimanale.
Sulla base di tali aggiornamenti sono state predisposte due distinte tabelle di contribuzione volontaria per i lavoratori dipendenti non agricoli, gli agricoli, gli occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento e i pescatori di cui alla legge n. 250/589, distinte in relazione alla decorrenza dell’autorizzazione (ante o post 31 dicembre 1995).
Operai agricoli dipendenti
Per gli operai agricoli dipendenti, i contributi volontari settimanali per l’assicurazione IVS 1997 sono indicati in due tabelle distinte:
- allegato n. 8, per gli autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995;
- allegato n. 9, per gli autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
Il calcolo dei nuovi importi tiene conto sia dell’art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sia dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali della tabella F della legge n. 537/1981. Anche per questa categoria la classe minima di contribuzione resta la 18ª.
In applicazione dell’art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, gli importi minimi dei contributi volontari sono determinati applicando alla retribuzione media settimanale minima le aliquote vigenti al 31 dicembre 1996 per gli autorizzati ante 31 dicembre 1995 e le stesse aliquote aumentate di 0,50 punti percentuali per gli autorizzati successivamente a tale data, in conformità all’art. 27, comma 2-ter, della legge n. 30/1997. L’importo minimo dovuto per il 1997 è quindi pari a:
- L. 48.837, per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995;
- L. 50.166, per autorizzazioni successive al 31 dicembre 1995.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale, la tabella dei contributi volontari per il 1997 è contenuta nell’allegato n. 17. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell’adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali della tabella E della legge 2 agosto 1990, n. 233, previsto dall’art. 10, comma 4, della medesima legge.
La circolare specifica che l’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 17%, articolata in:
- 15% a titolo di contributo IVS;
- 2% a titolo di contributo aggiuntivo, previsto dall’art. 12 della legge n. 233/1990.
È inoltre richiamato il contributo addizionale dovuto ai sensi dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che, in forza del meccanismo di adeguamento periodico dell’art. 22 della stessa legge, è pari a L. 2.700 a settimana, corrispondenti a L. 900 giornaliere per 3 giornate a settimana.
La circolare precisa infine che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 233/1990, il contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Per i prosecutori volontari collocati nelle prime due classi di contribuzione, il minimo è quindi pari a:
- L. 74.092, se l’autorizzazione è anteriore al 31 dicembre 1995;
- L. 75.422, se l’autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O. la circolare non indica ancora gli importi dei contributi volontari relativi al 1997, in quanto non risultano ancora disponibili i dati necessari al calcolo. Gli interessati devono pertanto continuare a versare provvisoriamente, per il 1997, gli importi vigenti al 31 dicembre 1996, riportati nell’allegato n. 1 della circolare n. 240 del 29 novembre 1996.
Artigiani e commercianti
Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile di artigiani e commercianti è commisurato, con le stesse aliquote applicabili ai contributi obbligatori dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione.
Per il 1997, poiché l’aliquota dei commercianti ha subito un aumento di 0,09 punti percentuali dal 1° gennaio 1996 per effetto del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, e un ulteriore aumento di 0,30 punti percentuali dal 1° gennaio 1997 ai sensi dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996, sono state predisposte due tabelle distinte:
- allegato n. 15, per gli artigiani non interessati dall’aumento di aliquota;
- allegato n. 16, per i commercianti.
Le aliquote per i commercianti risultano quindi elevate al:
- 15,39% per i titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 12,39% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, i quali, dal mese successivo al compimento dei 21 anni, devono versare i contributi volontari con aliquota del 15,39%.
Per gli artigiani restano confermate le aliquote del 12% e del 15%. La circolare precisa inoltre che ai commercianti sarà inviato un bollettino a parte per il pagamento della differenza dovuta dal 1° gennaio 1996 in conseguenza dell’aumento dello 0,09%.
Criteri di massima: Gestione separata del 10%
I soggetti iscritti alla Gestione separata del 10% non possono effettuare versamenti volontari presso altre forme di assicurazione obbligatoria dopo l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La preclusione deriva dall’art. 3 della legge n. 47/1983.
Ne consegue che:
- la prosecuzione volontaria è consentita solo per periodi anteriori alla data di insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
- i contributi versati dopo tale data devono essere annullati e rimborsati;
- in caso di interruzione o sospensione dell’attività lavorativa, il soggetto può riprendere i versamenti volontari.
La circolare conferma inoltre, in chiarimento alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996, che i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima dell’inizio dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata possono continuare a versare volontariamente presso altre forme di assicurazione obbligatoria. Le date richiamate sono:
- 1° aprile 1996, per i soggetti non pensionati e non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- 30 giugno 1996, per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
Criteri di massima: affittacamere
La legge n. 203 del 30 maggio 1995 ha esonerato, dal 1° gennaio 1995, gli esercenti attività di affittacamere dall’osservanza del minimale di reddito previsto dall’art. 1 della legge n. 233/1990. Per effetto di tale esonero, durante i periodi di sospensione dell’attività essi possono trovarsi nella condizione di denunciare un reddito negativo e quindi di non poter coprire la posizione assicurativa.
Poiché i periodi di sospensione dell’attività lavorativa sono assimilati a interruzione o cessazione della stessa, la circolare consente a tale categoria di effettuare versamenti volontari anche nei brevi periodi di sospensione. In tal caso:
- deve essere data formale comunicazione della sospensione alla sede competente;
- la domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata in uno dei periodi di sospensione o interruzione dell’attività.
Criteri di massima: coefficiente per addetti ai servizi domestici e familiari
Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile dipende dalla data di autorizzazione:
- per gli autorizzati prima del 31 dicembre 1995 resta confermato il coefficiente 0,126975, in vigore dal 1° gennaio 1996;
- per gli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, per effetto dell’aumento di 0,50 punti percentuali di aliquota previsto dall’art. 27, comma 2-ter, della legge n. 30/1997, il coefficiente è pari a 0,131975 dal 1° gennaio 1997.
Riferimenti complessivi alle tabelle allegate
La circolare richiama numerosi allegati contenenti le nuove tabelle di contribuzione e ripartizione dei conti. In particolare, vengono citati gli allegati:
- n. 1 e n. 1-bis per le retribuzioni medie settimanali dei lavoratori dipendenti non agricoli;
- dal n. 2 al n. 9 per la contribuzione volontaria delle varie categorie e per la distinzione ante/post 31 dicembre 1995;
- n. 12, n. 13 e n. 14 per i lavoratori dipendenti di cui al D.L. n. 39/1996;
- n. 15 e n. 16 per artigiani e commercianti;
- n. 17 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Nel complesso, il documento fornisce dunque gli importi 1997 e le regole applicative necessarie per la gestione dei versamenti volontari, distinguendo per categoria, decorrenza dell’autorizzazione e regime contributivo di appartenenza.
Punti principali
Aggiornamento generale per il 1997
L’adeguamento annuale delle tabelle di contribuzione volontaria è effettuato in relazione all’aumento del 3,9% dell’indice del costo della vita rilevato dall’ISTAT. Per più categorie vengono predisposte tabelle distinte in base alla decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, prima o dopo il 31 dicembre 1995, in conseguenza delle modifiche normative intervenute sulle aliquote contributive.
Lavoratori dipendenti non agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori dipendenti non agricoli sono predisposte nuove tabelle valide dal 1° gennaio 1997; la classe minima di contribuzione resta la 18ª e la classe massima la 46ª. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari l’importo settimanale minimo è pari a L. 33.756 per gli autorizzati prima del 31 dicembre 1995 e a L. 35.086 per gli autorizzati successivamente. Sono richiamate anche le tabelle per i lavoratori dipendenti di cui al D.L. n. 39/1996.
Operai agricoli dipendenti
Per il 1997 i contributi volontari IVS degli operai agricoli sono determinati con riferimento agli allegati 8 e 9, rispettivamente per autorizzazioni anteriori o successive al 31 dicembre 1995. La classe minima resta la 18ª. L’importo minimo del contributo volontario è fissato in L. 48.837 per le autorizzazioni anteriori e in L. 50.166 per quelle successive.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i CD/CM iscritti nella Gestione speciale, la tabella 1997 è riportata nell’allegato 17. L’aliquota complessiva è pari al 17%, di cui 15% per IVS e 2% per contributo aggiuntivo. Il contributo addizionale ex art. 17 della legge n. 160/1975 è pari a L. 2.700 settimanali. Per le prime due classi di contribuzione il minimo non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni: L. 74.092 per autorizzazioni ante 31 dicembre 1995 e L. 75.422 per autorizzazioni successive.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per questa categoria la circolare non comunica ancora gli importi 1997, poiché mancano i dati necessari al calcolo. Gli interessati devono quindi continuare a versare provvisoriamente i contributi vigenti al 31 dicembre 1996, come da allegato n. 1 della circolare n. 240 del 29 novembre 1996.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti il contributo volontario mensile è calcolato sulle 8 classi di reddito medie. Per i commercianti le aliquote risultano elevate al 15,39% per titolari e collaboratori over 21 e al 12,39% per i collaboratori under 21, con passaggio al 15,39% dal mese successivo al compimento dei 21 anni. Per gli artigiani restano ferme le aliquote del 12% e 15%. Ai commercianti sarà inviato un bollettino separato per il conguaglio della differenza dal 1° gennaio 1996 dovuta all’aumento di 0,09 punti percentuali.
Gestione separata del 10%
I soggetti iscritti alla Gestione separata del 10% non possono effettuare versamenti volontari presso altre forme obbligatorie dopo l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione stessa; i versamenti successivi devono essere annullati e rimborsati. Rimane possibile la prosecuzione volontaria solo per periodi precedenti l’obbligo. Per chi fosse già autorizzato prima dell’inizio dell’obbligo nella Gestione separata, è confermata la possibilità di continuare i versamenti volontari presso altre forme assicurative.
Affittacamere
Gli esercenti attività di affittacamere sono esonerati, dal 1° gennaio 1995, dal minimale di reddito previsto dalla legge n. 233/1990. Durante i periodi di sospensione dell’attività possono comunque effettuare versamenti volontari, purché la sospensione sia comunicata formalmente alla sede competente e la domanda di prosecuzione sia presentata in uno dei periodi di sospensione o interruzione.
Coefficienti per addetti ai servizi domestici e familiari
Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995 resta fermo il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,126975. Per gli autorizzati dopo tale data, a seguito dell’aumento di aliquota di 0,50 punti percentuali, il coefficiente è fissato a 0,131975 dal 1° gennaio 1997.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 apr 1997Circolare numero 101 del 30-4-1997
- Circolare · 30 apr 1997Circolare numero 102 del 30-4-1997
- Circolare · 30 apr 1997Circolare numero 104 del 30-4-1997
- Circolare · 5 mag 1997Circolare numero 105 del 5-5-1997
- Circolare · 24 apr 1997Circolare numero 100 del 24-4-1997
- Circolare · 6 mag 1997Circolare numero 19 del 06-05-1997 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →