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Circolare

Circolare numero 104 del 30-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come calcolare gli oneri dei pensionamenti anticipati previsti dall'art. 10 della legge n. 451/1994, alla luce dell'innalzamento graduale dell'età pensionabile introdotto dal d.lgs. n. 503/1992. Il Ministero del Lavoro ha precisato che il costo complessivo a carico della G.I.A.S. va determinato in base all'effettivo periodo di anticipo rispetto al normale pensionamento del singolo lavoratore, considerando per la vecchiaia l'età maturata in base alla data di nascita e per l'anzianità la prima decorrenza utile, comprese le finestre. Su tale base va poi calcolata anche la quota eventualmente posta a carico dei datori di lavoro. Le Sedi devono adeguarsi a questi criteri per tutti i casi analoghi in cui la legge preveda la ripartizione o la totalità degli oneri in capo alla G.I.A.S.

Determinazione degli oneri dei pensionamenti anticipati ex art. 10 legge n. 451/1994

Determinazione degli oneri dei pensionamenti anticipati ex art. 10 legge n. 451/1994

La circolare interviene per chiarire il criterio di calcolo degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati disciplinati dall'art. 10 della legge 19 luglio 1994, n. 451, nel contesto dell'elevazione graduale dell'età pensionabile introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. Il punto centrale riguarda la corretta quantificazione dell'onere complessivo a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (G.I.A.S.) e, conseguentemente, della quota eventualmente posta a carico dei datori di lavoro.

Quadro normativo e questione interpretativa

Il testo prende le mosse dal problema interpretativo relativo al criterio di individuazione del periodo di anticipazione del trattamento pensionistico. In particolare, si chiede se, per i lavoratori beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 451/1994, debba applicarsi lo stesso criterio utilizzato per i pensionamenti anticipati di vecchiaia, ossia il riferimento all'età richiesta nell'anno di ammissione al trattamento, anche ai fini del calcolo degli oneri.

La questione assume rilievo soprattutto per i lavoratori che, se licenziati nel corso del 1994, avrebbero avuto titolo al trattamento di mobilità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con conseguente cristallizzazione dell'età pensionabile a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

Chiarimento del Ministero del Lavoro

Con nota del 20 dicembre 1996, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso l'avviso che, in ragione della specificità del pensionamento anticipato disciplinato dalla legge n. 451/1994, l'onere complessivo a carico della G.I.A.S. debba essere determinato tenendo conto del periodo di effettiva anticipazione della pensione rispetto alla decorrenza del normale pensionamento del singolo lavoratore.

Il criterio non è quindi astratto o riferito all'anno di ammissione in modo uniforme, ma va calato nella posizione individuale del lavoratore, con riguardo alla decorrenza concreta del trattamento ordinario cui avrebbe avuto diritto.

Calcolo dell'anticipazione per la vecchiaia

Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, il Ministero ha precisato che occorre considerare i mesi di anticipazione della pensione rispetto all'età in cui ciascun lavoratore maturerebbe il diritto al normale pensionamento di vecchiaia, in base alla data di nascita. Il riferimento è dunque all'età effettiva di accesso alla prestazione ordinaria, determinata caso per caso.

Calcolo dell'anticipazione per l'anzianità

Quanto al prepensionamento di anzianità, il periodo di anticipazione deve essere calcolato tenendo conto della data di effettiva decorrenza alla quale ciascun lavoratore avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità, includendo anche le cosiddette "finestre". Questo significa che il calcolo non si ferma al mero possesso dei requisiti, ma considera la prima decorrenza utile effettiva del trattamento.

Ripartizione degli oneri

Il Ministero ha inoltre affermato che, in base ai criteri sopra indicati, la quota degli oneri da porre a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 451/1994 deve essere determinata sulla base dell'onere complessivo a carico della G.I.A.S. Una volta individuato correttamente il costo totale del prepensionamento, ne deriva infatti il corretto riparto tra G.I.A.S. e datore di lavoro.

Indicazioni operative per le Sedi

La circolare dispone che le Sedi debbano applicare, da quel momento in avanti, le indicazioni ministeriali nella determinazione degli oneri del pensionamento anticipato previsto dall'art. 10 della legge n. 451/1994. Inoltre, gli stessi criteri devono essere adottati in tutti i casi in cui singole disposizioni di legge sui pensionamenti anticipati prevedano la ripartizione degli oneri tra datori di lavoro e G.I.A.S. ovvero l'integrale imputazione degli stessi alla G.I.A.S.

In sintesi, il documento fornisce un criterio uniforme di quantificazione degli oneri, fondato sull'effettiva anticipazione rispetto alla decorrenza ordinaria della pensione del singolo lavoratore, e ne estende l'applicazione a tutte le fattispecie analoghe disciplinate da norme speciali.

Punti principali

Questione interpretativa posta

Si chiarisce se il criterio di calcolo dell'anticipazione del trattamento pensionistico, già adottato per i pensionamenti anticipati di vecchiaia in relazione all'età richiesta nell'anno di accesso, debba applicarsi anche ai lavoratori destinatari del pensionamento anticipato previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 451/1994, specie per coloro che nel 1994 avrebbero potuto accedere alla mobilità con cristallizzazione dell'età pensionabile.

Indicazioni del Ministero del Lavoro

Con nota del 20 dicembre 1996, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto che, dato il carattere peculiare del pensionamento anticipato in esame, l'onere complessivo a carico della G.I.A.S. debba essere determinato in funzione del periodo di effettiva anticipazione della pensione rispetto alla decorrenza del pensionamento ordinario del singolo lavoratore.

Criterio per il calcolo della pensione di vecchiaia

Ai fini dell'età pensionabile, occorre considerare i mesi di anticipazione rispetto all'età in cui ciascun lavoratore maturerebbe il diritto al normale pensionamento di vecchiaia, calcolata in base alla data di nascita e quindi alla concreta anzianità anagrafica del soggetto.

Criterio per il calcolo della pensione di anzianità

Per il prepensionamento di anzianità, il periodo di anticipo va determinato tenendo conto della prima effettiva decorrenza utile della pensione di anzianità spettante al lavoratore, includendo anche le cosiddette "finestre" di accesso.

Riparto degli oneri tra G.I.A.S. e datori di lavoro

Il Ministero ha precisato che la quota di oneri da porre a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 451/1994 deve essere calcolata sulla base degli oneri complessivi della G.I.A.S. determinati con i criteri sopra indicati.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono applicare da subito questi criteri nella determinazione degli oneri del pensionamento anticipato ex art. 10 della legge n. 451/1994 e, più in generale, in tutti i casi in cui disposizioni di legge sui pensionamenti anticipati prevedano la ripartizione degli oneri tra datori di lavoro e G.I.A.S. oppure la loro integrale imputazione alla G.I.A.S.

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