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Circolare

Circolare numero 105 del 5-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le condizioni, i limiti e le modalità di concessione dell’assegno integrativo previsto per i lavoratori in mobilità che accettino un lavoro con livello retributivo inferiore a quello delle mansioni di provenienza. L’istituto si applica solo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, per un massimo di dodici mesi e nei limiti dell’indennità di mobilità spettante. Vengono precisati criteri di calcolo, termini di durata, cause di cessazione e modalità operative per la presentazione delle domande, con aggiornamento delle precedenti indicazioni amministrative.

Chiarimenti sull’assegno integrativo ex art. 9, comma 5, legge n. 223/1991

Assegno integrativo per lavoratori in mobilità ex art. 9, comma 5, legge n. 223/1991

La circolare fornisce chiarimenti applicativi e istruzioni operative sulla concessione dell’assegno integrativo riconosciuto ai lavoratori che accettino un’occupazione con trattamento retributivo inferiore rispetto alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro concluso con il collocamento in mobilità. L’intervento aggiorna precedenti indicazioni amministrative e definisce con precisione ambito di applicazione, requisiti, limiti economici, durata e modalità di presentazione delle domande.

Ambito di applicazione

La norma è riferita al lavoro offerto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), cioè a un’offerta il cui rifiuto comporterebbe la perdita del diritto all’iscrizione nella lista di mobilità e della relativa indennità. Per questo motivo l’assegno integrativo può essere riconosciuto soltanto in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, coerentemente con la finalità prioritaria dell’istituto della mobilità, che è quella di favorire un’occupazione stabile.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

  • i rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • i rapporti di lavoro a tempo determinato.

In tali ipotesi, infatti, il rifiuto dell’offerta non comporta decadenza dalla mobilità, mentre l’accettazione determina soltanto la sospensione del trattamento per la durata del nuovo rapporto.

Requisiti per la concessione

La circolare precisa che il presupposto essenziale per ottenere l’assegno è l’esistenza, al momento dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato, del diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità. In mancanza di tale requisito, il beneficio non può essere riconosciuto.

L’assegno decorre dall’assunzione e non può comunque protrarsi oltre la data in cui sarebbe cessata l’indennità di mobilità se il lavoratore fosse rimasto disoccupato.

Misura dell’assegno e criterio di calcolo

L’assegno mensile è pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per:

  • le mansioni di provenienza;
  • il nuovo inquadramento.

La circolare chiarisce che il diritto sussiste ogni volta che il nuovo livello retributivo sia inferiore al precedente, senza richiedere una soglia minima o una differenza percentuale predeterminata. Viene così superata una lettura più restrittiva delle precedenti istruzioni.

La differenza retributiva deve essere determinata sulla base dei dati indicati nell’apposito spazio della domanda, riservato alla Sezione circoscrizionale per l’impiego competente per l’avviamento dell’interessato.

Resta fermo che l’importo mensile erogabile non può in nessun caso superare l’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.

Durata massima e cumulo dei periodi

Il beneficio spetta per un periodo massimo complessivo di dodici mesi. La durata complessiva va considerata in modo unitario anche in presenza di successive riassunzioni o riattivazioni del diritto.

La circolare prevede il cumulo dei periodi di fruizione nei casi in cui il lavoratore:

  • non superi il periodo di prova e venga reiscritto nella lista di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge n. 223/1991;
  • si trovi nella situazione di cui alla lett. A), punto 6), della circolare n. 178 del 1994, venga licenziato prima di maturare i requisiti minimi per una nuova indennità di mobilità e sia successivamente riavviato al lavoro con diritto a un nuovo assegno.

In entrambi i casi, i nuovi periodi di erogazione si sommano a quelli già fruiti ai fini del limite massimo di dodici mesi. Inoltre, la prestazione non può comunque andare oltre la data in cui sarebbe cessata la residua indennità di mobilità in assenza di rioccupazione.

Cessazione del diritto

Il diritto alla corresponsione dell’assegno viene meno se il lavoratore rassegna le dimissioni, sia durante il periodo di prova sia successivamente.

Decorrenza, mensilità e riduzioni

L’assegno mensile spetta dal giorno dell’assunzione, ma solo per i periodi in cui vi è diritto alla retribuzione. Pertanto deve essere proporzionalmente ridotto:

  • se l’assunzione avviene nel corso del mese;
  • se vi sono assenze dal lavoro che non danno diritto a retribuzione, come sciopero, malattia o maternità.

Domanda e adempimenti operativi

Le domande devono essere presentate alla sede INPS territorialmente competente, tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, utilizzando l’apposito modulo prestampato allegato alla circolare.

Per le domande già pervenute, gli uffici devono acquisire i dati mancanti, inclusi quelli relativi ai livelli retributivi.

Il modulo di domanda prevede inoltre l’impegno del lavoratore a:

  • comunicare tempestivamente ogni variazione del rapporto di lavoro durante il periodo di percezione dell’assegno;
  • comunicare le assenze dal lavoro che non danno diritto a retribuzione, come sciopero, maternità e malattia.

Aggiornamento delle precedenti istruzioni

La circolare modifica quanto indicato nella circolare n. 3 del 1992 e nel manuale "L’istituto della mobilità", richiamato dalle circolari nn. 141 e 261 del 1996. Il chiarimento più rilevante è che non occorre una differenza minima percentuale tra i livelli retributivi: è sufficiente che il nuovo livello sia inferiore a quello delle mansioni di provenienza.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’assegno

L’assegno integrativo spetta al lavoratore che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 223/1991, accetti un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore rispetto a quello delle mansioni svolte nel precedente rapporto concluso con il collocamento in mobilità. La circolare precisa che la misura opera solo se il nuovo rapporto è a tempo pieno e indeterminato. Restano esclusi i lavori a tempo parziale o determinato, perché in tali casi il rifiuto non comporta la decadenza dalla mobilità e l’accettazione determina soltanto la sospensione dell’indennità di mobilità per la durata del rapporto.

Condizioni per il diritto e durata massima

La concessione richiede che, al momento dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore abbia ancora diritto all’indennità di mobilità. L’assegno può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e comunque non oltre la data in cui sarebbe cessata l’indennità di mobilità se il lavoratore fosse rimasto disoccupato. In caso di nuova rioccupazione dopo eventi successivi, i periodi di fruizione si cumulano ai fini del limite complessivo di dodici mesi.

Misura dell’assegno e criteri di calcolo

L’importo mensile è pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le mansioni di provenienza e quelle del nuovo inquadramento. La circolare chiarisce che il beneficio spetta ogni volta che il livello retributivo del nuovo lavoro sia inferiore a quello precedente, senza richiedere una differenza minima percentuale. La differenza va determinata sulla base dei dati indicati nella domanda, nell’apposito spazio riservato alla Sezione circoscrizionale per l’impiego competente.

Limiti economici e riduzioni proporzionali

L’importo da erogare mensilmente non può comunque superare l’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito restando disoccupato. L’assegno decorre dal giorno dell’assunzione ed è dovuto solo per i periodi in cui spetta la retribuzione; deve quindi essere ridotto proporzionalmente se l’assunzione avviene nel corso del mese o se vi sono assenze non retribuite, come sciopero, malattia o maternità.

Domande e istruzioni operative

Le domande devono essere inoltrate alla sede INPS territorialmente competente tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, utilizzando il modulo prestampato allegato alla circolare. Per le domande già presentate, l’ufficio provvede a richiedere eventuali dati mancanti, compresi quelli relativi ai livelli retributivi. Il modulo richiede anche l’impegno del lavoratore a comunicare tempestivamente variazioni del rapporto di lavoro e assenze non retribuite.

Casi di cessazione o cumulo della prestazione

Il diritto all’assegno cessa se il lavoratore rassegna le dimissioni durante o dopo il periodo di prova. Se il lavoratore non supera il periodo di prova e viene reiscritto nella lista di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 7, l’eventuale nuovo periodo di fruizione dell’assegno si cumula con quello precedente ai fini del limite massimo di dodici mesi. Analogo cumulo è previsto se il lavoratore viene licenziato prima di maturare i requisiti per una nuova concessione dell’indennità di mobilità e, successivamente, è riavviato al lavoro con diritto nuovamente all’assegno.

Aggiornamento di precedenti indicazioni

La circolare modifica quanto già indicato nella circolare n. 3 del 1992 e nel manuale "L’istituto della mobilità", richiamato dalle circolari nn. 141 e 261 del 1996, chiarendo in particolare che non è richiesta una differenza minima percentuale tra i livelli retributivi, ma è sufficiente che il nuovo inquadramento sia inferiore a quello precedente.

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