Circolare numero 101 del 30-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va computato il termine di 120 giorni per gli interessi legali sulle domande di pensione presentate tramite organismi esteri, distinguendo tra disciplina previgente e legge n. 412/1991, nonché l’applicazione dell’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995. Precisa inoltre che il credito per interessi legali sui ratei di pensione tardivamente liquidati è soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza del 120° giorno dopo la ricezione della domanda da parte dell’Istituto. Infine, indica che agli eredi del pensionato deceduto prima della liquidazione spettano le rate maturate e gli interessi legali maturati su tali rate fino alla data del decesso.
Chiarimenti su decorrenza, prescrizione e misura degli interessi legali sulle pensioni
Chiarimenti su computo, prescrizione e trasmissibilità degli interessi legali pensionistici
La circolare fornisce chiarimenti operativi in materia di interessi legali dovuti sulle prestazioni pensionistiche, con particolare riferimento alle domande presentate in ambito internazionale tramite organismi esteri, ai termini di prescrizione del relativo credito e ai diritti trasmissibili agli eredi in caso di decesso del pensionato prima della liquidazione.
Computo del termine di 120 giorni per gli interessi legali
La circolare richiama quanto già illustrato con la circolare n. 271 del 7 novembre 1995 e precisa che l’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995 deve essere inteso come norma di applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 nei casi, non espressamente disciplinati dal legislatore, di domande di pensione presentate presso organismi esteri secondo la normativa internazionale.
In base a tale impostazione, il termine di 120 giorni per il calcolo degli interessi legali decorre:
- per le situazioni soggette alla legge n. 412/1991, dalla data in cui la domanda presentata presso l’organismo di uno Stato convenzionato perviene all’Istituto;
- per le situazioni esaurite prima dell’entrata in vigore della legge n. 412/1991, dalla data di presentazione della domanda presso l’organismo estero competente, secondo la disciplina previgente.
La circolare precisa che sono da considerare esaurite prima dell’entrata in vigore della legge n. 412/1991 le fattispecie in cui il 120° giorno dalla presentazione della domanda all’organismo estero si sia perfezionato prima del 31 dicembre 1991. Restano invece assoggettate alla legge n. 412/1991 le situazioni in cui tale 120° giorno si sia perfezionato dopo il 30 dicembre 1991; per queste si applica l’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995.
Il criterio viene esteso sia alle pensioni di prima liquidazione sia alle richieste di interessi legali su pensioni già in gestione.
Prescrizione del credito per interessi legali
La circolare afferma che il credito per interessi legali dovuti per il ritardo nella liquidazione dei ratei pensionistici è soggetto a prescrizione decennale, in linea con il titolo principale. Gli interessi sono infatti considerati componenti del complesso credito previdenziale, richiamando la giurisprudenza di legittimità citata nel testo.
La prescrizione decorre dal momento in cui gli interessi diventano dovuti. Inoltre, la liquidazione della prestazione principale interrompe la prescrizione del credito accessorio. In coerenza con il criterio di computo indicato in precedenza, per le situazioni disciplinate dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo alla ricezione della domanda da parte dell’Istituto.
Interessi legali spettanti agli eredi del pensionato deceduto
La circolare affronta infine il caso del pensionato deceduto nel corso dell’istruttoria della domanda di pensione. Viene chiarito che nell’asse ereditario rientrano e sono trasmissibili agli eredi i diritti già sorti in capo al pensionato alla data della morte.
In particolare, tali diritti consistono:
- nelle rate di pensione maturate dal dante causa fino al decesso e non ancora pagate;
- negli interessi legali maturati su tali rate fino alla medesima data del decesso.
Pertanto, agli eredi può essere corrisposto quanto maturato sino alla data della morte del pensionato, comprensivo degli interessi legali maturati fino a quel momento.
Punti principali
Computo del termine per gli interessi legali
La circolare spiega che l’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995 deve essere letto come disposizione applicativa dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per le domande di pensione in regime internazionale presentate presso organismi esteri. Per le situazioni rientranti nel vigore della legge n. 412/1991, il termine di 120 giorni per il calcolo degli interessi decorre dalla data in cui la domanda, presentata presso un organismo di uno Stato convenzionato, perviene all’Istituto. Per le situazioni esaurite prima dell’entrata in vigore della legge n. 412/1991, continua invece ad applicarsi la normativa previgente, secondo cui il termine decorre dalla presentazione della domanda all’organismo estero competente.
Ambito temporale di applicazione della disciplina
Sono considerate esaurite prima dell’entrata in vigore della legge n. 412/1991 le fattispecie in cui il 120° giorno dalla presentazione della domanda all’organismo estero si è perfezionato prima del 31 dicembre 1991. Rientrano, invece, sotto il vigore della legge n. 412/1991 le situazioni in cui il 120° giorno si è perfezionato dopo il 30 dicembre 1991. In tali casi si applica il criterio previsto dall’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995. Il medesimo criterio vale non solo per le pensioni di prima liquidazione, ma anche per le richieste di interessi legali relative a pensioni già in gestione.
Prescrizione del credito per interessi legali
Il credito per interessi legali dovuti per il tardivo pagamento di ratei pensionistici è qualificato come soggetto a prescrizione decennale, al pari del credito principale, poiché gli interessi sono considerati componenti del complesso credito previdenziale. La prescrizione decorre dal giorno in cui gli interessi sono dovuti; la liquidazione della prestazione principale interrompe la prescrizione del credito per gli accessori. Tenendo conto della disciplina richiamata sul computo del termine, per le situazioni soggette all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 la prescrizione decennale decorre dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data di ricezione della domanda da parte dell’Istituto.
Interessi dovuti agli eredi del pensionato deceduto
Nel caso in cui il pensionato muoia durante l’istruttoria della domanda di pensione, entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi i diritti già sorti in capo al de cuius alla data della morte. Si tratta delle rate di pensione maturate fino al decesso e non ancora poste in pagamento, nonché degli interessi legali maturati su tali rate fino alla stessa data. La circolare precisa quindi che agli eredi spetta solo l’importo maturato sino al decesso, comprensivo degli interessi legali maturati fino a quel momento.
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