Circolare numero 100 del 24-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico il nuovo condono contributivo e assistenziale previsto dall’art. 4 del D.L. n. 79/1997, applicabile ai debiti maturati fino a dicembre 1996 e caratterizzato da somme aggiuntive ridotte al 10% annuo, pagamento in unica soluzione o in 30/60 rate bimestrali e termini fissati al 31 maggio 1997. Sono indicati soggetti ammessi, periodi regolarizzabili, modalità di presentazione delle domande e criteri di calcolo delle somme dovute. Una parte specifica riguarda il settore agricolo, per il quale sono previste forme di regolarizzazione particolarmente agevolate, con estinzione di sanzioni civili, amministrative e penali, pagamento in 20 rate semestrali o in pagamento attualizzato della sola quota capitale. La circolare disciplina inoltre il raccordo con i precedenti condoni del 1996, la conferma di alcune disposizioni della L. n. 662/1996, la modulistica e gli adempimenti operativi per le sedi INPS.
Condono contributivo e assistenziale ex art. 4 D.L. n. 79/1997, con regolarizzazione anche del settore agricolo
Condono contributivo e assistenziale ex art. 4 D.L. n. 79/1997
La circolare approfondisce la disciplina del condono contributivo e assistenziale introdotta dall’art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, evidenziandone il carattere innovativo rispetto ai precedenti provvedimenti di sanatoria. La finalità è quella di fornire alle strutture operative e ai contribuenti indicazioni complete su soggetti ammessi, periodi regolarizzabili, modalità di pagamento e effetti estintivi della regolarizzazione.
Soggetti interessati e ambito temporale
Possono avvalersi del condono i soggetti obbligati al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi che risultino debitori per omesso o tardivo pagamento. La facoltà di regolarizzazione riguarda sia i contribuenti già iscritti sia quelli di prima iscrizione.
I periodi oggetto di sistemazione agevolata sono quelli maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996. La circolare precisa che, rispetto alla L. n. 662/1996, il nuovo decreto amplia di sei mesi il periodo condonabile.
Per le contribuzioni rientranti nell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, sono regolarizzabili:
- per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i contributi relativi agli emolumenti corrisposti fino al 31 dicembre 1996;
- per i liberi professionisti, i contributi relativi agli onorari riscossi entro il 31 dicembre 1996.
Presentazione delle domande e scadenza del 31 maggio 1997
La domanda di condono può essere presentata presso gli sportelli unificati costituiti presso INPS, INAIL, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché presso le Commissioni provinciali per l’artigianato, ai sensi della normativa richiamata nella circolare.
Il 31 maggio 1997 costituisce il termine ultimo per:
- effettuare il pagamento in unica soluzione dei contributi, dei premi e delle somme aggiuntive ridotte;
- versare le prime due rate, nel caso di scelta del pagamento dilazionato;
- presentare la domanda di condono;
- allegare, per i soggetti non iscritti, la denuncia di prima iscrizione;
- produrre la documentazione richiesta dal modulo e l’attestazione di pagamento.
Somma aggiuntiva ridotta e limite massimo delle sanzioni
Il D.L. n. 79/1997 sostituisce le sanzioni civili con una somma aggiuntiva ridotta, determinata nella misura del 10% annuo. Il calcolo va effettuato per il periodo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data dell’effettivo pagamento, che deve comunque avvenire entro il 31 maggio 1997.
Il “tetto” delle sanzioni è fissato nel limite massimo del 40% e va riferito all’ammontare complessivo dei contributi oggetto del condono per ciascun ente, non al singolo periodo contributivo.
Rateazione ordinaria: 30 rate e 60 rate
Per la generalità dei soggetti il pagamento può essere eseguito:
- in unica soluzione;
- in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo.
Le prime due rate devono essere versate entrambe entro il 31 maggio 1997; la terza entro il 31 luglio 1997; la quarta entro il 30 settembre 1997, e così via. Le rate che cadono in giorno festivo slittano al primo giorno non festivo successivo.
Per i soggetti operanti nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti CEE richiamati, il pagamento può avvenire anche in 60 rate bimestrali consecutive, con le medesime regole iniziali di versamento. L’adesione a questa più ampia rateazione deve essere comunicata alla competente sede INPS, con indicazione del territorio in cui il soggetto opera.
Calcolo delle rate e piano di ammortamento
Le rate bimestrali costanti comprendono interessi al 7% annuo. Il calcolo avviene applicando al debito i coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare:
- coefficiente 0,039241 per il piano in 30 rate;
- coefficiente 0,021887 per il piano in 60 rate.
Per “debito” si intende l’ammontare dei contributi non versati, maggiorato delle somme aggiuntive ridotte e delle eventuali somme aggiuntive ridotte riferite a contributi versati tardivamente.
La circolare fornisce esempi numerici su un debito di lire 30.000.000, da cui risultano:
- una rata bimestrale di lire 1.177.230 nel piano da 30 rate;
- una rata bimestrale di lire 656.610 nel piano da 60 rate.
È inoltre ammessa l’estinzione anticipata del debito, con applicazione dei coefficienti della colonna 5 delle tabelle allegate.
Effetti estintivi e sanzioni amministrative e penali
Il comma 6 dell’art. 4 conferma le disposizioni della L. n. 662/1996 richiamate dalla circolare. La regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative;
- ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi.
Per le sanzioni amministrative conseguenti a omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive, la circolare precisa che le denunce devono comunque essere presentate entro il 31 maggio 1997 affinché operi l’esonero. La sola presentazione formale non estingue, invece, gli illeciti amministrativi per omesso pagamento dei contributi, che richiedono anche il pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni civili ridotte.
Rapporti con i precedenti condoni del 1996
La disciplina consente a chi abbia già presentato domanda di condono ai sensi della L. n. 662/1996 o dei DD.LL. nn. 499 e 538 del 1996 di scegliere se:
- proseguire nei pagamenti secondo le vecchie regole;
- oppure aderire alle condizioni più favorevoli del D.L. n. 79/1997, ma soltanto per la parte residua del debito.
Le somme già versate prima del 29 marzo 1997 restano acquisite secondo le condizioni dei precedenti provvedimenti e devono essere imputate proporzionalmente a quota capitale e somme aggiuntive ridotte, a partire dal periodo più remoto. Per il residuo è necessaria una nuova domanda di condono entro il 31 maggio 1997, con il pagamento in unica soluzione o delle prime due rate sempre entro tale data.
Regolarizzazione speciale del settore agricolo
La seconda parte della circolare riguarda la regolarizzazione agevolata delle posizioni contributive del settore agricolo, prevista dall’art. 4, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 79/1997. La disciplina interessa:
- datori di lavoro agricolo;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni e i rispettivi concedenti;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- concedenti di terreni a piccola colonia o a compartecipazione familiare.
La regolarizzazione può riguardare sia omessi versamenti già accertati sia omissioni di denuncia, includendo anche soggetti non ancora censiti dall’ordinamento previdenziale del settore.
Sono regolarizzabili i contributi relativi agli anni 1996 e precedenti, purché in scadenza naturale entro il 29 marzo 1997. In particolare:
- per il lavoro subordinato, fino al terzo trimestre 1996;
- per i lavoratori autonomi e associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale e i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia, fino a tutto il 1996.
Agevolazioni per il settore agricolo
La procedura agricola è particolarmente favorevole perché comporta l’estinzione totale delle obbligazioni per sanzioni civili, amministrative e penali.
La regolarizzazione può avvenire in due modalità:
- versamento dei contributi dovuti in 20 rate semestrali consecutive, con interessi del 5% annuo sulle rate successive alla prima;
- pagamento attualizzato della sola quota capitale dovuta, calcolato al 5% annuo.
Per il piano in 20 rate semestrali, la prima rata scade il 31 maggio 1997 e le successive entro l’ultimo giorno dei mesi di scadenza semestrale. Il coefficiente di calcolo della rata è 0,061026.
Per il pagamento attualizzato, il coefficiente è 0,819321 e l’importo può essere corrisposto:
- in unica soluzione entro il 31 maggio 1997;
- oppure in tre rate: 10% al 31 maggio 1997, 40% al 31 luglio 1997, 50% al 30 novembre 1997.
Domande, precedenti procedure e adempimenti nel settore agricolo
Per essere ammessi alla regolarizzazione, gli interessati devono presentare domanda agli sportelli polifunzionali entro il 31 maggio 1997, allegando la ricevuta di quanto versato alla medesima data. In caso di evasione totale o di omessa/incompleta denuncia, devono essere allegate anche le denunce originariamente omesse.
La facoltà di includere nel condono contributi già oggetto di precedenti regolarizzazioni agevolate è riconosciuta per la parte rimasta insoluta, non solo per i condoni del 1996 ma anche per tutte le procedure previgenti richiamate dalla circolare. L’imputazione delle somme già versate deve seguire i criteri di convalida parziale degli effetti del condono, con scomputo preliminare degli interessi di differimento.
Per il residuo debito occorre presentare una nuova domanda di condono e versare quanto richiesto secondo le modalità previste dal D.L. n. 79/1997.
Fiscalizzazione e procedure esecutive
Per effetto del richiamo alle disposizioni della L. n. 662/1996, i soggetti che si avvalgono del condono possono regolarizzare le posizioni debitorie anche mediante i regimi di fiscalizzazione previsti per:
- i territori del Centro-Nord dalla L. n. 89/1991;
- i territori del Mezzogiorno dalla L. n. 48/1988 e successive modifiche.
Resta inoltre sospesa l’esecuzione dei procedimenti esecutivi in corso, subordinatamente al puntuale pagamento delle somme e al rispetto delle scadenze. Per il settore agricolo, le procedure esecutive comprendono anche quelle promosse dai concessionari per i ruoli relativi all’“emissione novembre 1994”. Le sedi devono quindi inviare con urgenza le note di sospensione o i provvedimenti di discarico amministrativo, secondo che il pagamento sia parziale o totale, e vigilare sulla regolarità dei versamenti.
Modulistica e istruzioni operative
La circolare informa che è in corso la predisposizione di una nuova modulistica per il condono, ma nelle more possono essere utilizzati i moduli del condono ex D.L. n. 538/1996, con gli opportuni adattamenti. Le sedi devono correggere i riferimenti alle somme aggiuntive e al tetto massimo, aggiornandoli al 10% annuo e al 40%.
Per il settore agricolo è stato predisposto un nuovo modello semplificato e un bollettino di conto corrente postale 8045 opportunamente rimodulato. La domanda è articolata in tre prospetti, distinti per tipologia di soggetti e per contributi dovuti al SSN.
Le sedi regionali e periferiche sono tenute a distribuire tempestivamente la modulistica, coordinarsi con gli uffici INAIL per lo scambio dei bollettini e assicurare la massima diffusione delle nuove opportunità offerte dal condono, fornendo agli interessati ogni collaborazione per la corretta compilazione delle domande.
Punti principali
Ambito soggettivo e periodi condonabili
Possono avvalersi del condono i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, debitori per omesso o tardivo pagamento. La regolarizzazione riguarda sia i soggetti già iscritti sia quelli di prima iscrizione. I periodi agevolabili sono quelli maturati fino a tutto dicembre 1996, con un ampliamento di sei mesi rispetto alla L. n. 662/1996. Per i contributi del 10% ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sono regolarizzabili gli emolumenti corrisposti o gli onorari riscossi entro il 31 dicembre 1996.
Domanda, termini e documentazione
La domanda di condono può essere presentata presso gli sportelli unificati INPS, INAIL, Camere di commercio e Commissioni provinciali per l’artigianato. Il termine ultimo è il 31 maggio 1997, entro il quale devono essere effettuati anche i pagamenti previsti e, per i non iscritti, va presentata la denuncia di prima iscrizione. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di pagamento e la documentazione richiesta dal modulo.
Somma aggiuntiva ridotta e tetto massimo
In luogo delle sanzioni civili, il D.L. n. 79/1997 prevede interessi nella misura del 10% annuo, da calcolare dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data del pagamento effettivo, che deve avvenire entro il 31 maggio 1997. Il tetto massimo delle sanzioni è fissato al 40% e va riferito all’ammontare complessivo dei contributi oggetto di condono nei confronti di ciascun ente, non al singolo periodo contributivo.
Rateazione ordinaria e rateazione per aree agevolate
Per la generalità dei soggetti il pagamento può avvenire in 30 rate bimestrali consecutive, con le prime due da versare entrambe entro il 31 maggio 1997; le scadenze successive seguono il calendario bimestrale. Per i soggetti operanti nelle aree territoriali degli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti CEE indicati, il pagamento può avvenire in 60 rate bimestrali consecutive, sempre con le prime due rate entro il 31 maggio 1997. Le rate con scadenza festiva slittano al primo giorno non festivo. L’adesione alla rateazione in 60 rate richiede comunicazione alla competente sede INPS con indicazione del territorio di operatività.
Criteri di calcolo delle rate e dell’estinzione anticipata
La rata bimestrale costante comprende interessi al 7% annuo e si calcola applicando al debito i coefficienti indicati nelle tabelle allegate: 0,039241 per 30 rate e 0,021887 per 60 rate. Il "debito" è costituito dai contributi non versati, maggiorati delle somme aggiuntive ridotte e, se del caso, delle somme aggiuntive ridotte riferite a contributi versati tardivamente. È ammessa l’estinzione anticipata del debito, secondo i coefficienti della colonna 5 delle tabelle allegate.
Effetti del condono su sanzioni, reati e precedenti procedure
Restano confermate le disposizioni della L. n. 662/1996 richiamate dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 79/1997. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e oneri accessori connessi alle violazioni sul collocamento, alla denuncia e al versamento dei contributi. Le denunce omesse (DM10, DM10/S, O1M, O3M) devono comunque essere presentate entro il 31 maggio 1997 per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni amministrative. Non si considerano estinti, con la sola presentazione formale delle denunce, gli illeciti amministrativi per omesso pagamento dei contributi, che si definiscono solo con il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili ridotte.
Rapporto con i precedenti condoni del 1996
I soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi della L. n. 662/1996 o dei DD.LL. nn. 499 e 538 del 1996 possono scegliere se proseguire con le precedenti modalità oppure aderire alle nuove condizioni del D.L. n. 79/1997, ma solo per la parte residua del debito. Le somme già versate prima del 29 marzo 1997 restano acquisite secondo le regole dei precedenti condoni e vanno imputate proporzionalmente a quota capitale e somme aggiuntive ridotte. Per il residuo è necessaria una nuova domanda entro il 31 maggio 1997 e il versamento integrale o delle prime due rate entro la stessa data.
Regolarizzazione del settore agricolo
Per il settore agricolo è prevista una procedura speciale che riguarda datori di lavoro agricoli, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, concedenti e imprenditori agricoli a titolo principale, anche in caso di evasione totale o di omissione delle denunce. La regolarizzazione riguarda i contributi del settore agricolo relativi agli anni 1996 e precedenti, scaduti naturalmente entro il 29 marzo 1997: fino al terzo trimestre 1996 per il lavoro subordinato e fino al 1996 per lavoratori autonomi, associati, IATP, compartecipazioni familiari e piccola colonia.
Agevolazioni speciali per il settore agricolo
Nel settore agricolo la regolarizzazione estingue le obbligazioni per sanzioni civili, amministrative e penali. Il pagamento può avvenire in 20 rate semestrali consecutive con interessi del 5% annuo sulle rate successive alla prima, oppure mediante pagamento attualizzato della sola quota capitale, in unica soluzione entro il 31 maggio 1997 o in tre rate del 10%, 40% e 50% con scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 1997. I coefficienti indicati sono 0,061026 per la rateazione semestrale e 0,819321 per il pagamento attualizzato.
Adempimenti operativi, modulistica e versamenti
La circolare annuncia la predisposizione di nuova modulistica, mentre nelle more può essere utilizzata quella del condono ex D.L. n. 538/1996 con gli adattamenti necessari. Per gli artigiani e commercianti va corretto il riferimento alle somme aggiuntive al 10% annuo e al tetto del 40%; per i datori di lavoro domestico vanno aggiornati analogamente gli allegati. Per il settore agricolo viene previsto un nuovo modello semplificato e l’uso del bollettino c/c postale 8045 rimodulato e contraddistinto dalla specie "978". La domanda va presentata in un’unica copia e, se coinvolge entrambi gli enti, lo sportello deve trasmetterne fotocopia all’ente competente. Le sedi regionali devono distribuire tempestivamente la modulistica e coordinarsi con INAIL e con gli sportelli polifunzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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